Sez. L, Sentenza n. 869 del 28/03/1974 (Rv. 368763 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - INDENNITA E RENDITA - ASSEGNO MENSILE INTEGRATIVO - SPETTANZA - PRESUPPOSTI - ASSISTENZA CONTINUATIVA - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - INDENNITA E RENDITA - ASSEGNO MENSILE INTEGRATIVO - SPETTANZA - PRESUPPOSTI - ASSISTENZA CONTINUATIVA - NOZIONE.*
L'art 76 del DPR 30 giugno 1965, n 1124, postula - ai fini dell'attribuzione dell'assegno mensile integrativo, in caso di invalidita permanente assoluta per la quale sia indispensabile un'assistenza personale continua, conseguente ad una delle menomazioni elencate nella tabella all tre al predetto decreto - oltre che la sussistenza di una delle menomazioni tassativamente stabilite, anche l'indispensabilita di una 'assistenza continuativà; requisito quest'ultimo da intendersi in funzione del soddisfacimento delle primarie esigenze di vita dell'invalido e della sua conservazione fisica e senza necessita che detta assistenza si qualifichi ulteriormente come particolare e specialistica. (V 1858'71, mass n 352406).*
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)