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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 10 maggio 1960, cause riunite C-27/58, C-28/58 e C-29/58

Decisione
decisa il 1960-05-10
ECLI
ECLI:EU:C:1960:20

Epigrafe

Nelle cause riunite rispettivamente introdotte da : COMPAGNIE DES HAUTS FOURNEAUX ET FONDERIES DE GIVORS, ETABLISSEMENTS PRENAT, Società Anonima con sede sociale à Givors (Rhòne) (causa 27-58) in persona del Presidente del suo Consiglio d'amministrazione, signor Joseph Roederer, SOCIETE D'EXPLOITATION MINIERE DES PYRENEES;. Società Anonima con sede sociale a (Dilette (Pyrénées-Orientales) (causa 28-58), in persona del Presidente del suo Consiglio d'amministrazione, signor Edmond Verny, COMPAGNIE DES ATELIERS ET FORGES DE LA LOIRE, Società Anonima con sede a Saint-Étienne (causa 29-58), in persona del Presidente del suo Consiglio d'amministrazione, signor Henri Malcor, parti ricorrenti, con domicilio eletto nello studio dell'avv. Margue, Lussemburgo, rue Alphonse Munchen 6, ed assistite dall'avv. Jean Rault, professore universitario, esercente a Parigi, contro L'ALTA AUTORITA DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DEL-L'ACCIAIO, parte convenuta, con domicilio eletto nei propri uffici a Lussemburgo, place de Metz 2, rappresentata dal suo consulente giuridico, signor Raymond Baeyens, in qualità di agente, assistito dell'avv. prof. Georges van Hecke, esercente a Bruxelles ; aventi per oggetto le cause 27-58 e 28-58 : l'annullamento della decisione dell'Alta Autorità di data 9 febbraio 1958 notificata al Governo della Repubblica francese con lettera del 12 febbraio 1958 e pubblicata nelle Gazzetta Ufficiale della C.E.C.A. del 3 marzo 1958, relativa alla tariffa speciale pei trasporti ferroviari dei minerali di ferro; la causa 29-58 : l'annullamento della decisione dell'Alta Autorità di data 9 febbraio 1958 notificata al Governo della Repubblica francese con lettera del 12 febbraio 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della C.E.C.A. del 3 marzo 1958, relativa alla tariffa speciale pei trasporti ferroviari di combustibili minerali destinati alla siderurgia. LA CORTE composta dai signori : A. M. Donner, Presidente, L. Delvaux, presidente di Sezione e R. Rossi, presidente di Sezione e relatore, O. Riese e Ch. L. Hammes, giudici, avvocato generale : K. Roemer, cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Le conclusioni delle parti

punto 1
Nelle tre cause le ricorrenti chiedono alla Corte : «di dichiarare che nel momento in cui l'Alta Autorità ha rivolto al Governo della Repubblica francese la lettera del 12 febbraio 1958 essa più non deteneva i poteri che le eran stati conferiti all'atto della sua istituzione relativamente alle tariffe in quell'epoca vigenti; di dichiarare che l'Alta Autorità non era competente ad emanare la decisione impugnata; di dichiarare che la predetta decisione è per di più viziata da nullità in quanto non fa menzione del parere della Commissione degli esperti che l'Alta Autorità doveva obbligatoriamente sentire; di annullare la decisione con cui è stata ordinata la soppressione delle tariffe di cui trattasi; SUBORDINATAMENTE NEL MERITO di dichiarare che l'Alta Autorità ha illegittimamente negato il suo assenso alle tariffe predette;» Nelle cause 27-58 e 28-58 le ricorrenti, nell'udienza del 21 gennaio 1960 hanno desistito dalla domanda d'annullamento delle disposizioni di cui al § 5, a) e b) della decisione impugnata relativamente al capitolo 103, § 1 del fascicolo n. 13 della tariffa S.N.C.F. ; Nella causa 28-58 la ricorrente ha pure desistito dalla domanda d'annullamento delle sovraddette disposizioni relativamente al capitolo, 3 § I, dell'or detto fascicolo tariffario n. 13; Preso atto della desistenza, le conclusioni subordinate nelle cause 27-58 e 28-58 possono riassumersi come segue : «annullarsi la decisione dell'Alta Autorità del 9 febbraio 1958 quale risulta dalla lettera da lei diretta il 12 febbraio 1958 al Governo della Repubblica francese, ed in ispecie i nn. 4 e 5 del capo relativo al fascicolo tariffario n. 13, capitolo 3, § I e capitolo 103, § I, nonchè i nn. 2, 3 e 4 del capo relativo al fascicolo tariffario n. 13, capitolo 12, § I; porre le spese a carico Bell'Alta Autorità». Nella causa 29-58 la ricorrente chiede inoltre subordinatamente alla Corte di : «annullare la decisione dell'Alta Autorità del 9 febbraio 1958 quale risulta dalla lettera dà lei diretta il 12 febbraio 1958 al Governo della Repubblica francese, ed in ispecie i nn. 4 e 5 del capo relativo al fascicolo tariffario n. 13, capitolo 3, § I e capitolo 103, § I, nonchè i nn. 2, 3 e 4 del capo relativo al fascicolo tariffario n. 13, capitolo 12, § I; porre le spese a carico dell'Alta Autorità».
punto 2
La convenuta chiede alla Corte : «di respingere i ricorsi nelle cause 27-58, 28-58 e 29-58 con tutte le conseguenze di legge ed in ispecie per quanto riguarda le spese e gli onorari del giudizio».

SENTENZA › IN FATTO › II — Gli antefatti

paragrafo 1
I fatti che han dato origine alla presente causa possono così riassumersi :

SENTENZA › IN FATTO › II — Gli antefatti › 1. LE CAUSE 27-58 E 28-58

paragrafo 1
La «Compagnie des Hauts Fourneaux et Fonderies de Givors» produce ghisa ematite d'affinazione e da fonderia rifornendosi del minerale di ferro presso le miniere dei Pirenei.
paragrafo 2
La «Société d'exploitation minière des Pyrénées» fornisce alla «Compagnie des Hauts Fourneaux et Fonderies de Givors» quasi tutto il minerale di ferro che estrae e sino all'entrata in vigore della decisione impugnata fruiva di tariffe ferroviarie speciali per il suo trasporto.
paragrafo 3
Le tariffe ferroviarie in parola, che figurano nei capitoli 3, § I e 12 § 1 del fascicolo n. 13. della tariffa generale S.N.C.F. e comportano riduzioni rispetto alla tariffa ordinaria contenuta nel capitolo 1, sono state comunicate all'Alta Autorità dal Governo della Repubblica francese quali «misure tariffarie interne speciali» ai sensi dell'art. 70, 4o comma del Trattato. Dopo averle esaminate in conformità al § 10, 7o comma della Convenzione, con decisione del 9 febbraio 1958, l'Alta Autorità ha disposto :
paragrafo 4
a) la soppressione entro il 1o gennaio 1959 delle tariffe speciali di cui ai capitoli 3, § 1 e 103, § 1 per quanto riguarda le spedizioni in partenza dalle miniere dell'ovest, b) la graduale soppressione, a decorrere dal 1o luglio 1959 ed entro il 1o luglio 1965, della tariffa speciale di cui al capitolo 3 § 1, per quanto riguarda le spedizioni in partenza dalle miniere dei Pirenei e la graduale soppressione, entro il 1o luglio 1961, della tariffa speciale di cui al capitolo 12, § 1. Tale decisione, notificata al Governo della Repubblica francese mediante lettera del 12 febbraio 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1958, è stata impugnata con i ricorsi 27-58 e 28-58.

SENTENZA › IN FATTO › II — Gli antefatti › 2. LA CAUSA 29-58

paragrafo 1
La «Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire», con sede a Saint-Etienne, gestisce vari opifici e fonderie siti nella regione centro-meridionale e sino all'entrata in vigore della decisione impugnata ritirava i combustibili minerali fruendo delle tariffe speciali previste ai capitoli 3 § IV ed 11 § I del fascicolo n. 7 della tariffa generale S.N.C.F. Tali tariffe che comportano delle riduzioni rispetto alla tariffa ordinaria prevista dal capitolo 1, sono state comunicate all'Alta Autorità dal Governo della Repubblica francese quali «misure tariffarie interne speciali» ai sènsi dell'art. 70, 4o comma del Trattato. Dopo averle esaminate in conformità al § 10, 7o comma della Convenzione, l'Alta Autorità, con decisione del 9 febbraio 1958, ha disposto la loro graduale soppressione entro il 1o luglio 1960.
paragrafo 2
Tale decisione, notificata al Governo della Repubblica francese mediante lettera del 12 febbraio 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1958, è stata impugnata col ricorso 29-58.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti › NEL MERITO › Sul mezzo tratto dall'incompetenza dell'Alta Autorità ai sensi dei § § 1 e 10 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie

paragrafo 1
Le ricorrenti rilevano in primo luogo che i poteri conferiti all'Alta Autorità dai § § 1 e 10 della Convenzione in materia di approvazione delle disposizioni tariffarie menzionate nell'art. 70, 4o comma, del Trattato e vigenti all'atto della istituzione dell'Alta Autorità, erano scaduti il 10 febbraio 1958 mentre la decisione impugnata è stata emanata il 12 febbraio 1958.
paragrafo 2
Esse assumono che a nulla rileva la circostanza che la decisione impugnata porti la data del 9 febbraio 1958, dal momento che essa è stata notificata al Governo francese il 12 febbraio 1958, posto che l'atto si perfeziona ed assume efficacia giuridica precisamente il giorno nel quale viene comunicato all'interessato.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che si deve distinguere fra l'efficacia degli atti amministrativi e l'effetto cogente che ne deriva nei confronti degli interessati. Che, infatti, l'efficacia dipenderebbe unicamente dagli elementi intrinseci dell'atto, ossia la sua forma, la competenza dell'organo che lo ha elaborato, la validità delle disposizioni sulle quali l'atto si basa e la retta applicazione che ad esse è stata data. Posto che l'atto è stato adottato il 9 febbraio 1958 col rispetto delle norme che dovevano osservarsi, da tale data esso esiste giuridicamente ed ha piena efficacia.
paragrafo 4
Le ricorrenti negano poi che l'atto faccia fede della data in cui è stato emanato sol perchè tale data vi sarebbe indicata. Tale prova — esse assumono — può risultare soltanto da una formalità esterna compiuta su iniziativa dell'autorità di cui trattasi e che consiste nella notifica dell'atto o nella sua pubblicazione.
paragrafo 5
La convenuta ribatte che tale tesi è tratta dalle norme del diritto privato francese per cui essa non potrebbe applicarsi alla fattispecie in cui trattasi di rapporti di diritto pubblico sorti da una decisione amministrativa. Per quanto riguarda le norme applicabili a tali rapporti, essa sostiene che in tutti i paesi della Comunità gli atti amministrativi fanno fede sino a prova contraria del loro contenuto ed in ispecie della data che vi è apposta.
paragrafo 6
La convenuta rileva infine che il § 10, 7o comma, della Convenzione mai potrebbe pregiudicare il potere ed il dovere dell'Alta Autorità di provvedere, in qualunque momento, all'eliminazione delle situazioni incompatibili col Trattato. La sola limitazione che il § 10, 7o comma della Convenzione prevede, riguarda le modalità d'esercizio di detto potere-dovere nel senso che esso, durante il periodo transitorio, impone espressamente l'obbligo all'Alta Autorità di concedere, per la soppressione delle tariffe di favore incompatibili col Trattato, i termini necessari ad evitare ogni grave perturbazione economica.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti › NEL MERITO › Sul mezzo tratto dalla violazione di forme essenziali con riguardo all'art. 15, 1o comma del Trattatto

paragrafo 1
Le ricorrenti assumono che ai sensi del § 10 della Convenzione, 3o comma, terzo inciso, l'Alta Autorità avrebbe dovuto sentire la Commissione di esperti di cui ai 1o comma di detto paragrafo; che infatti, secondo tale norma, la modifica delle disposizioni tariffarie vigenti all'atto dell'istituzione dell'Alta Autorità esigeva il preventivo esame dei prezzi e delle condizioni di trasporto applicabili ai minerali di ferro. Orbene, posto che nè la decisione del 9 febbraio, nè la lettera del 12 febbraio 1958 fan parola del compimento di tali formalità, la decisione è inficiata di violazione di forme essenziali.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che la mancata consultazione della Commissione di esperti nel corso del procedimento preparatorio all'emanazione della decisione impugnata, potrebbe esser fatta valere per impugnare la decisione soltanto ove la consultazione fosse stata espressamente prevista dal Trattato e dalla Convenzione. Posto che nè il § 10, 7o comma della Convenzione, nè l'art. 70, 4o comma del Trattato, ossia i testi giuridici in virtù dei quali le tariffe in contesto sono state esaminate e poi vietate, prevedono tale obbligo, ne consegue che nel caso in esame, l'Alta Autorità non era tenuta a raccogliere il parere della predetta Commissione nè, a fortiori, a far menzione di tale parere.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti › NEL MERITO › Sul mezzo fatto valere in via subordinata e tratto dalla violazione e dall'errata applicazione degli artt. 4 b) e 70, 4o comma, del Trattato nonchè del § 10, 7o comma, della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie

punto 1
Le ricorrenti rilevano anzitutto che il principio generale di non discriminazione sancito dall'art. 4, lettera b), del Trattato è ripreso e precisato nell'art. 70, comma 1o. A termini di quest'ultima norma le tariffe pel trasporto del carbone e dell'acciaio, devono offrire «condizioni di prezzo paragonabili» agli utilizzatori che trovansi in situazioni comparabili. Nella fattispecie la comparabilità potrebbe valutarsi soltanto rispetto alle industrie situate nella regione percorsa dalla stessa rete ferroviaria nella quale vigevano le tariffe in contesto. Orbene, non vi è dubbio che tutte le imprese situate in detta regione si trovino in una situazione comparabile. Le caratteristiche comuni della loro situazione consistono nella loro lontananza dalle miniere di ferro e da quelle di carbone ed altresì nella loro pratica impossibilità di valersi di altri mezzi di trasporto all'infuori della ferrovia. Posto che tali utilizzatori si trovano in situazione comparabile si può affermare che le tariffe di cui trattasi adempivano all'esigenza enunciata nell'art. 70, comma 1o. La convenuta ribatte criticando il concetto di discriminazione quale le ricorrenti lo configurano. Dal momento che le ricorrenti non sono le sole imprese della Comunità che distino dalle miniere di ferro e di carbone e che debbano accontentarsi della ferrovia per ricevere i minerali ed i combustibili necessari e spedire i loro prodotti, sarebbe illogico che l'Alta Autorità, per scoprire le discriminazioni, limitasse la sua indagine alla sola regione ih cui sono stabilite le ricorrenti, ossia alla regione centro-meridionale. L'Alta Autorità rileva inoltre che una norma tariffaria interna speciale è per definizione una tariffa preferenziale di cui fruiscono solo talune imprese in contrapposto alla totalità degli utilizzatori. Tale norma tariffaria è quindi un provvedimento discriminatorio che il Trattato vieta in linea di principio e che potrebbe essere autorizzata ai sensi dell'art. 70, 4o comma, del Trattato soltanto qualora una determinata impresa versasse in estreme difficoltà che non traessero origine dalle sue specifiche condizioni naturali.
punto 2
Le ricorrenti rilevano che ai sensi del § 10, 7o comma, della Convenzione in relazione all'art. 70, 4o comma, del Trattato, l'autorizzazione dell'Alta Autorità è richiesta soltanto per le tariffe interne introdotte «nell'interesse di una o di varie imprese produttrici di carbone e di acciaio»: Esse ricordano anzitutto che si tratta di tariffe che vigono da lunga data, cioè dall'epoca della creazione della rete ferroviaria, le quali, benchè ciò non appaia, sono state applicate sopratutto nello interesse del vettore e non già delle imprese produttrici di carbone e di acciaio. Le ricorrenti sottolineano che i traffici ferroviari costituiscono uno dei pilastri dell'economia regionale la cui legittimità è stata pienamente riconosciuta nella Sesta relazione generale sull'attività della Comunità e dall'art. 80, 2o comma, del Trattato istitutivo della C.E.E. Per confutare la tesi secondo cui le tariffe in contesto sarebbero state adottate nell'interesse del vettore, la convenuta rileva anzitutto che lo stesso Governo francese, in ossequio a quanto dispone il § 10, 7o comma, della Convenzione, ha comunicato all'Alta Autorità le tariffe di cui trattasi quali «misure tariffarie interne speciali» di cui all'art. 70, 4o comma, del Trattato. Sul problema concernente la salvaguardia delle economie regionali, la convenuta rileva poi che l'Alta Autorità deve, in linea di principio, ricercare la giustificazione d'una tariffa di favore nelle circostanze che incidono in particolare sulle imprese che ne fruiscono in quanto la salvaguardia delle economie regionali non può di per sè giustificare qualsiasi provvedimento di favore.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti › NEL MERITO › Sul mezzo fatto valere in via subordinata e tratto dall'asserito contrasto con gli obiettivi generali enunciati negli artt. 2 e 3 del Trattato

paragrafo 1
Le tre ricorrenti fan valere che la decisione impugnata viola gli artt. 2 n. 2 e 3 c), d) e g), del Trattato. Nelle cause 27-58 e 29-58 si denuncia inoltre la violazione dell'art. 3 b) del Trattato.
paragrafo 2
Dopo aver criticato il principio stesso dell'intervento dell'Alta Autorità in questo campo, le ricorrenti censurano pure il contenuto di tale intervento il quale, a loro avviso, contrasterebbe con l'art. 2, n. 2, del Trattato in quanto non permetterebbe di attuare «la più razionale ripartizione della produzione tendendo al livello più elevato di produttività pur salvaguardando la continuità dell'occupazione ed evitando di provocare nella economia degli Stati membri perturbazioni fondamentali e persistenti».
paragrafo 3
La convenuta obietta anzitutto di non comprendere come il «principio stesso del suo intervento» possa essere criticato ossia come le si possa muover rimprovero per essere intervenuta. Dal momento che ai termini del § 10, 7o comma, della Convenzione e dell'art. 70, 4o comma, del Trattato, essa era tenuta a pronunciarsi sulle norme tariffarie interne speciali comunicatele dal Governo francese, non poteva fare a meno d'invitare detto Governo a modificare quelle tariffe che erano incompatibili col Trattato.
paragrafo 4
Ciò posto la convenuta nega che la soppressione di tali tariffe possa compromettere la progressiva creazione di «condizioni che assicurino di per sè stesse la più razionale ripartizione della produzione tendendo al livello più elevato di produttività…» in quanto, a suo avviso, il conseguimento di tale obiettivo, enunciato nell'art. 2, n. 2, del Trattato, deve essere ottenuto da un lato, mediante il libero gioco delle leggi di mercato («condizioni che assicurino di per sè stesse…») e dall'altro, esso non può valutarsi rispetto ad una determinata impresa ma rispetto alla Comunità nel suo complesso.
paragrafo 5
Essa nega inoltre che la soppressione delle tariffe contestate possa pregiudicare la «continuità dell'occupazione» in quanto tale continuità, a suo avviso, significa soltanto che qualora il progressivo adattamento delle imprese alle nuove condizioni comporti la necessità di taluni licenziamenti, l'Alta Autorità deve aver cura che essi non siano troppo bruschi e che non pregiudichino la possibilità del reimpiego dei lavoratori e della loro adeguata riqualificazione.
paragrafo 6
Per quanto riguarda la tesi secondo la quale l'Alta Autorità non si sarebbe preoccupata di evitare che sorgano «nell'economia degli Stati membri perturbazioni fondamentali e persistenti», la convenuta rileva che tale principio non deve interpretarsi nel senso che la sola presenza di tali perturbazioni sarebbe sufficiente di per sè ad inficiare d'illegittimità qualsiasi provvedimento adottato dall'Alta Autorità.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti › VIOLAZIONE DELL'ART. 3 b)

paragrafo 1
Nelle causa 27-58 e 29-58 le ricorrenti assumono che il disposto aumento delle tariffe vieterebbe loro di accedere alle fonti di produzione in condizioni comparabili a quelle delle industrie analoghe (principio di non discriminazione).
paragrafo 2
La convenuta si limita a rispondere che tale disposizione ha lo scopo di vietare discriminazioni nelle condizioni di accesso alle fonti di produzione fra le imprese poste in condizioni comparabili e che tariffe di favore come quelle di cui trattasi hanno proprio l'effetto opposto.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti › VIOLAZIONE DELL'ART. 3, c)

paragrafo 1
Le ricorrenti assumono che l'aumento delle tariffe attualmente in vigore impedirebbe che i prezzi si stabiliscano al livello più basso oppure ostacolerebbe i necessari ammortamenti e toglierebbe ai capitali investiti la possibilità di un normale reddito se non condurrebbe addirittura a tutti e tre questi sfavorevoli risultati.
paragrafo 2
La convenuta rileva che per consentire alle imprese di raggiungere «i prezzi più bassi» il Trattato non intende che si ricorra a tariffe di favore, posto che trattasi di misure che falsano artificialmente le normali condizioni di concorrenza mentre è soltanto in base a queste e nel rispetto di esse che il Trattato persegue l'obiettivo enunciato in detto articolo.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti › VIOLAZIONE DELL'ART. 3, LETTERE d) E g)

paragrafo 1
Secondo le ricorrenti l'aumento delle tariffe di cui. trattasi non potrebbe indurre «le imprese a sviluppare e migliorare il loro potenziale produttivo ed a promuovere una politica di sfruttamento razionale delle risorse naturali…». Esso non potrebbe neppure «promuovere la regolare espansione e l'ammodernamento della produzione nonchè il miglioramento della qualità…».
paragrafo 2
La convenuta ribatte che i motivi fondamentali della istituzione del mercato comune escludono che gli scopi enunciati nelle norme sovracitate possano perseguirsi per mezzo di tariffe di favore quali sono quelle vietate.

SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento

paragrafo 1
Il procedimento si è svolto ritualmente.

SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › SULLA DENUNCIATA INCOMPETENZA DELL'ALTA AUTORITÀ CON RIGUARDO AI § § 1 E 10 DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

punto 1
Le ricorrenti assumono che i poteri conferiti all'Alta Autorità dai § § 1 e 10 della Convenzione in materia d'approvazione delle disposizioni tariffarie contemplate nell'art. 70, 4o comma, del Trattato e vigenti all'atto della istituzione dell'Alta Autorità, potevano venire esercitati soltanto durante il periodo transitorio il quale ha preso fine alla mezzanotte del 9 febbraio 1958. La decisione impugnata che nega l'approvazione a tali provvedimenti tariffari sarebbe stata adottata il 12 febbraio 1958, ossia il giorno della sua notifica al Governo della Repubblica francese, posto che la data di notifica di un atto è nel contempo quella in cui esso assume efficacia; che pertanto la decisione impugnata sarebbe illegittima in ragione dell'incompetenza dell'Alta Autorità nel momento in cui essa fu notificata, cioè il 12 febbraio 1958. Tale assunto non è fondato. Dalla discussione e dai chiarimenti forniti in udienza emerge infatti che la decisione impugnata è stata adottata la sera del 9 febbraio 1958 nel suo testo completo e definitivo il che è provato dai progetti discussi nel corso di quella riunione e dal processo verbale della stessa, prodotti in causa. Per entrare in vigore, tale decisione doveva essere notificata al Governo della Repubblica francese e, secondo le norme di una sana amministrazione, nel termine più breve — il che è stato fatto — ma ciò malgrado essa è stata validamente adottata il 9 febbraio 1958, ossia durante il periodo transitorio; non vi è quindi dubbio che la decisione impugnata sia stata presa in tempo debito.
punto 2
Le ricorrenti assumono poi, che a ragione delle conseguenze economiche e sociali che ne possono derivare, la soppressione dei provvedimenti tariffari interni speciali comporta per gli interessati il diritto di chiedere la concessione degli aiuti di cui al § 23 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie. Dato che la soppressione della tariffe in contesto è stata decisa dopo il termine del periodo transitorio o fors'anche il giorno prima di tale termine, l'Alta Autorità avrebbe posto le ricorrenti nell'impossibilità di chiedere l'assegnazione di detti aiuti. Tale censura va disattesa in quanto nel momento in cui la soppressione dei provvedimenti tariffari in contesto è stata decisa, le ricorrenti avevan sempre il diritto e la possibilità di chiedere gli aiuti di cui trattasi; infatti, l'ultimo comma del § 23 della Convenzione dispone che gli aiuti possono venir concessi con decisione dell'Alta Autorità e su conforme parere del Consiglio, durante i due anni successivi al periodo transitorio.

SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › SUL MEZZO DI VIOLAZIONE DELLE FORME ESSENZIALI AI SENSI DELL'ART. 15, 1o COMMA, DEL TRATTATO

paragrafo 1
Le ricorrenti assumono che il § 10, 7o comma, della Convenzione fa obbligo all'Alta Autorità di consultare la Commissione di esperti di cui il 1o comma del citato paragrafo. Ai sensi dell'art. 15, 1o comma, del Trattato, l'adempimento di tale formalità avrebbe dovuto essere menzionato nella decisione. Tale menzione essendo stata omessa, la decisione è viziata da violazione di forme essenziali.
paragrafo 2
Tale argomento non può esser ritenuto fondato.
paragrafo 3
A tal proposito interessa anzitutto stabilire se nella specie l'Alta Autorità doveva raccogliere il parere della Commissione di esperti. Le ricorrenti deducono che le disposizioni dei commi da 1 a 6, 8 e 9 del § 10 della Convenzione che precisano i compiti della Commissione di esperti, devono essere interpretate nel senso che esse si applicano pure al 7o comma, tenuto conto in ispecie della collocazione di questo nel contesto del paragrafo. Tale argomento potrebbe valere soltanto qualora le disposizioni di cui trattasi non siano da intepretarsi restrittivamente.
paragrafo 4
Infatti, ai termini del 1o comma del § 10 della Convenzione l'Alta Autorità affida alla Commissione di esperti l'incarico di studiare i provvedimenti da proporre ai governi per quanto riguarda i trasporti di carbone e d'acciaio in vista di conseguire gli scopi enunciati dall'art. 70 del Trattato. Ai sensi del comma successivo tali provvedimenti vanno adottati su accordo dei governi mentre l'Alta Autorità si limita a proporli ed a prendere l'iniziativa per i negoziati fra gli stati membri e, ove occorra, fra questi ed i terzi stati interessati. Pertanto l'applicazione delle disposizioni sovracitate non può essere estesa all'ipotesi di cui al 7o comma dello stesso paragrafo, il quale riguarda esclusivamente i provvedimenti che l'Alta Autorità deve essa stessa adottare. D'altronde l'intervento della Commissione di esperti contemplata al 1o comma del § 10 della Convenzione, riguarda i provvedimenti enunciati nel 3o comma di detto paragrafo; questi han tratto soltanto all'applicazione od all'introduzione di tariffe di trasporto per il traffico fra gli stati membri e tendono inoltre ad attuare, sotto determinate condizioni, l'armonizzazione nell'ambito della Comunità dei prezzi e delle condizioni di trasporto di qualsiasi natura applicati per il carbone e l'acciaio; si tratta di provvedimenti che riguardano soltanto i trasporti internazionali fra gli stati membri. Ne consegue che essi hanno un oggetto ben diverso da quello dei provvedimenti previsti dal 7o comma del § 10 della Convenzione, nel quale è questione soltanto dell'approvazione o del divieto di provvedimenti tariffari speciali che interessano il solo traffico interno ed il loro mantenimento o la loro modifica per scopi diversi da quello della progressiva armonizzazione delle tariffe di trasporto internazionale nell'ambito della Comunità.
paragrafo 5
Nella specie, pertanto, l'Alta Autorità non era tenuta nè a consultare preventivamente la Commissione d'esperti, nè, a fortiori, a menzionare il parere di questa; il mezzo di violazione di forme essenziali non è quindi fondato.

SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › SUL MEZZO DI VIOLAZIONE DEGLI ARTT: 4 b) E 70, 4o COMMA DEL TRATTATO E DEL § 10, 7o COMMA, DELLA CONVENZIONE — SUBORDINATAMENTE DENUNCIATO

punto 1
Le ricorrenti assumono che l'Alta Autorità, decidendo di sopprimere la tariffa di cui al capitolo 3, § IV e capitolo 11, § I, del fascicolo n. 7, della tariffa generale S.N.C.F. e la tariffa di cui al capitolo 3, § I, del fascicolo n. 13 — tenuto conto della desistenza della ricorrente nella causa 28-58 — ed altresì della tariffa di cui al capitolo 12, § I del predetto fascicolo, in quanto misure tariffarie interne speciali applicate nell'interesse di una o più imprese produttrici di carbone e di acciaio, avrebbe violato l'art. 70, 4o comma, l'art. 4 b) del Trattato ed il § 10, 7o comma, della Convenzione. Conviene quindi esaminare se le tariffe speciali interne di cui all'art. 70, 4o comma, del Trattato ricadano sotto il disposto dell'art. 4 b) ed in quali limiti. L'art. 4 b) vieta i sistemi che «creino una discriminazione fra… consumatori, in ispecie per quanto concerne… le tariffe dei trasporti» ; tale divieto, essendo esso una condizione essenziale per l'instaurazione ed il funzionamento del mercato comune, non può subire eccezioni nè deroghe salvo espressa disposizione del Trattato. Qualora le disposizioni dell'art. 4 siano richiamate, riprese o disciplinate in altre parti del Trattato, i testi che riguardano il divieto di discriminazioni devono essere considerati nel loro complesso e simultaneamente applicati. Le disposizioni dell'art. 4 b) del Trattato sono richiamate nell'art. 70, 1o comma, il quale prevede la necessità di applicare al trasporto del carbone e dell'acciaio delle tariffe atte ad offrire analoghe condizioni di prezzo agli utilizzatori posti in situazioni comparabili. Pertanto il divieto di discriminazioni enunciato nell'art. 4 b) del Trattato, trova nell'art. 70, 1o comma una conferma del suo carattere tassativo e della sua applicabilità in materia di tariffe di trasporto per il carbone e l'acciaio.
punto 2
Ai termini dell'art. 70, 1o comma, del Trattato una disposizione tariffaria interna speciale ha carattere discriminatorio qualora offra condizioni di prezzo diverse ad utilizzatori posti in situazioni comparabili; ai sensi del citato articolo la comparabilità delle situazioni in cui sono posti gli utilizzatori va valutata unicamente in relazione al mezzo di trasporto di cui trattasi. Non può trovare accoglimento la tesi dei ricorrenti secondo cui il raffronto fra le imprese produttrici di carbone e di acciaio non deve limitarsi alla loro situazione sotto il solo profilo del trasporto, ma deve tener conto di tutte le condizioni in cui esse si trovano ed in ispecie, il luogo di produzione, le sfruttabilità dei giacimenti e la circostanza di aver sede in una regione economicamente sfavorita. Ove si adottasse tale tesi, anche con cautela, ne conseguirebbe che qualsiasi impresa sarebbe comparabile soltanto a sè stessa, ed il concetto di «condizioni comparabili» e conseguentemente di «discriminazione» si troverebbero svuotati del loro contenuto.
punto 3
Dall'art. 4 del Trattato emerge che con l'art. 70, gli autori del Trattato hanno voluto eliminare le distorsioni dal mercato comune predisponendo delle tariffe di trasporto che garantissero il funzionamento del mercato comune secondo i principi stabiliti dal Trattato. Così facendo essi non potevano trascurare la circostanza che i trasporti costituiscono un settore industriale indipendente da quello del carbone e dell'acciaio con problemi, bisogni e procedimenti propri, nè potevano ignorare che sintanto che tale industria non sarebbe stata integrata nel mercato comune era necessario rispettarne l'individualità, limitandosi ad evitare che con la sua azione, essa possa frustrare il conseguimento degli obiettivi del Trattato. Di conseguenza, per quanto riguarda i trasporti internazionali, l'art. 70 pur mirando ad una ulteriore armonizzazione delle tariffe internazionali, lascia libera la politica tariffaria e si limita ad esigere che nell'interno di ogni sistema nazionale venga eliminata qualsiasi discriminazione dovuta al luogo di partenza ed a quello di destino. Del pari, come lo dimostra il 5o comma, per quanto riguarda i trasporti interni gli Stati membri sono liberi nella loro politica commerciale, salve le disposizioni del Trattato. Qualora nell'adottare le loro tariffe, gli Stati o le imprese vettrici tenessero conto dei vantaggi o svantaggi derivanti dal luogo in cui sono situate le imprese produttrici del carbone e dell'acciaio, o della qualità dei giacimenti sfruttati, esse rischierebbero di violare le suddette disposizioni. Il Trattato invece esige che adottando le tariffe, gli Stati e le imprese vettrici, tengano conto unicamente delle condizioni del trasporto e pertanto della comparabilità dei diversi percorsi e dei siti sotto il profilo del trasporto.
punto 4
Ai termini dell'art. 70, 4o comma, del Trattato, le disposizioni tariffarie interne speciali sono quelle che si applicano nell'interesse di una o di varie imprese produttrici di carbone e di acciaio. Le disposizioni tariffarie di cui trattasi consentono riduzioni di prezzo a favore di taluni utilizzatori ma non sono giustificate dalla situazione in cui tali utilizzatori si trovano nei riguardi del trasporto; esse quindi offrono condizioni di prezzo diverse ad utilizzatori che si trovano, o che possono trovarsi, in situazioni comparabili sotto il profilo dei trasporti e costituiscono pertanto dei provvedimenti tariffari vietati dagli artt. 4 b) e 70, 1o comma. Inoltre, il mercato comune si fonda sul principio che la rispettiva situazione competitiva delle imprese produttrici di carbone e di acciaio deve derivare dalle condizioni naturali — e non già falsate — di produzione in cui esse si trovano. Qualsiasi provvedimento tariffario interno speciale che comporti elementi di sovvenzione o di sostegno, viola questo principio in quanto modifica artificiosamente le condizioni di produzione delle imprese che ne fruiscono; ciò è pure vietato dall'art. 4 c) del Trattato. Le ricorrenti assumono che il divieto enunciato nell'art. 4 c) avrebbe dovuto venir applicato nelle condizioni previste dall'art. 67 secondo il quale, ove l'azione di uno Stato membro atta ad avere sensibili ripercussioni sulle condizioni di concorrenza del mercato comune comporti effetti dannosi per le imprese del carbone e dell'acciaio soggette alla giurisdizione di tale Stato, l'Alta Autorità può autorizzare questo ad accordare loro un aiuto. Tale argomento va disatteso in quanto l'art. 67 si limita a prevedere l'azione di uno Stato membro la quale, pure influendo sensibilmente sulle condizioni della concorrenza nell'industria del carbone e dell'acciaio, non incida in via diretta ed immediata su tali industrie; tali misure di salvaguardia, lungi dal violare l'art. 4 c) mirano unicamente a compensare gli svantaggi economici derivanti, nel mercato comune, da un'azione statale che l'Alta Autorità non ha il potere di far cessare direttamente.
punto 5
Tuttavia, l'art. 70, 4o comma permette all'Alta Autorità di consentire l'applicazione di provvedimenti tariffari interni speciali che appaiano conformi ai principi del Trattato; l'aderenza di tali provvedimenti a detti principi dev'essere valutata in relazione all'art. 2, 2o comma, del Trattato, secondo il quale la Comunità deve progressivamente creare condizioni che garantiscano di per sè stesse la ripartizione più razionale della produzione mirando al più alto livello di produttività; tale ripartizione è quella che si fonda in ispecie, sulla modulazione dei costi di produzione che risulta dai rendimenti, cioè dalle condizioni fìsiche e tecniche proprie ai vari produttori e sui loro sforzi individuali; e così l'approvazione di cui all'art. 70, 4o comma potrebbe essere concessa solo nei limiti in cui le tariffe di sostegno autorizzate permettano alle imprese che ne fruiscono, di sormontare eccezionali e temporanee difficoltà dovute a circostanze imprevedibili ed atte a compromettere la modulazione dei prezzi della produzione derivanti dalle loro naturali condizioni. Le ricorrenti assumono che un consenso del genere potrebbe essere pure dato tenendo conto delle esigenze di una politica regionale; a sostegno del loro assunto esse si richiamano ai principi enunciati nell'art. 80, 2o comma, del Trattato C.E.E. Tale argomento non può essere accolto; infatti l'integrazione prevista dal Trattato istitutivo della C.E.C.A. essendo soltanto parziale, l'Alta Autorità non è in grado di valutare tutti gli elementi di fatto che condizionano una politica regionale ed essa non ha quindi la facoltà di informare la sua azione alle esigenze di siffatta politica.
punto 6
Le tariffe in contesto offrono delle riduzioni di prezzo rispetto alle tariffe d'applicazione generale previste nei fascicoli 7 e 13 della tariffa generale S.N.C.F., capitolo I e costituiscono pertanto dei provvedimenti tariffari interni speciali adottati per ovviare alle difficoltà strutturali in cui le ricorrenti si trovano e dovute alle condizioni naturali della loro produzione, meno favorevoli di quelle delle imprese concorrenti. A torto sostengono le ricorrenti che le tariffe in contesto oltre che nell'interesse degli utenti sarebbero state adottate anche nell'interesse dei vettori e che tale circostanza proverebbe che non si tratta di provvedimenti tariffari interni speciali applicati a beneficio di una o. più imprese produttrici di carbone e di acciaio. Infatti, le tariffe di concorrenza permettono al vettore di mantenere il traffico di fronte alla concorrenza reale o potenziali di un altro mezzo di trasporto e nella fattispecie le tariffe, in quanto provvedimenti tariffari interni speciali, sono state applicate anzitutto nell'interesse degli utenti; le ricorrenti del resto non hanno fornito alcuna prova che tali tariffe sono state adottate soprattutto nell'interesse dei vettori per cui deve ritenersi che esse sono dei provvedimenti tariffari interni speciali di cui all'art. 70, 4o comma, del Trattato e quindi soggetti al divieto sancito dagli artt. 4 b) e 70, 1o comma.
punto 7
Le tariffe di cui trattasi vigevano all'atto dell'istituzione dell'Alta Autorità e ricadono quindi sotto il disposto del § 10, 7o comma, della Convenzione; tale paragrafo che non prevede alcuna deroga alle norme enunciate negli artt. 4 b) e 70 1o e 4o comma a 4 si limita ad imporre all'Alta Autorità per tutto il periodo transitorio l'obbligo di concedere, per la modifica delle tariffe di sostegno vigenti a tale epoca, i termini necessari ad evitare qualsiasi grave perturbazione economica. Le ricorrenti assumono che i termini concessi non sono sufficienti ad evitare perturbazioni. Tale censura però va respinta «in limine» in quanto proposta per la prima volta e senza alcun commento solo nella replica; le ricorrenti per di più non hanno fornito sul loro assunto alcuna prova giuridicamente sufficiente a consentire alla Corte di valutarne la fondatezza.

SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › SUL MEZZO DI VIOLAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI ENUNCIATI NEGLI ARTT. 2 E 3 DEL TRATTATO — SUSSIDIARIAMENTE PROPOSTO

punto 1
Le ricorrenti assumono che la decisione impugnata violerebbe gli artt. 2, 2o comma e 3, lettere c), d) e g) del Trattato; nelle cause 27-58 e 29-58 si è pure denunciata la violazione dell'art. 3, b). Va precisato anzitutto che gli obiettivi enunciati negli artt. 2 e 3 non possono venir tutti raggiunti contemporaneamente ed in pieno; per legittimare una decisione dell'Alta Autorità in questo campo è sufficiente che di tali obiettivi si sia ragionevolmente tenuto conto secondo le particolarità e le possibilità del caso di cui trattasi e che essi sian stati perseguiti nell'interesse comune di cui fa parola il comma 1o dell'art. 3; tale interesse non si limita alla somma degli interessi particolari alle imprese della Comunità ma sorpassa l'ambito di questi e va determinato in funzione degli scopi generali della Comunità enunciati nell'art. 2.
punto 2
Secondo l'art. 2, 2o comma, del Trattato «la Comunità deve creare progressivamente condizioni che garantiscano di per sè stesse la più razionale ripartizione della produzione, mirando al più elevato livello di produttività, pur salvaguardando la continuità della occupazione ed evitando di provocare nell'economia degli Stati membri perturbazioni fondamentali e persistenti». Tale testo, pur con qualche riserva, indica nettamente l'obiettivo essenziale del mercato comune tanto è vero che. la politica generale dell'Alta Autorità deve mirare — e ciò pure nell'applicazione dell'art. 70 — alla progressiva creazione di condizioni che garantiscano di per sè stesse la ripartizione più razionale della produzione; i compilatori del Trattato hanno certo avuto presente che tale politica avrebbe anche potuto porre talune imprese nella necessità di cessare o di modificare la loro attività; ciò emerge in particolare dalla Convenzione relativa alle disposizioni transitorie il cui § 10, 7o comma, è stato applicato nella specie. La Convenzione mira sia ad istituire il mercato comune ponendo fine alle situazioni incompatibili con i suoi principi ed atte ad ostacolare la realizzazione degli obiettivi enunciati negli artt. 2 e 3, che ad ovviare alle sfavorevoli conseguenze che in certi casi l'istituzione del mercato comune potrebbe avere. Esso prevede espressamente, in ispecie nel § 23, dei provvedimenti di riadattamento che possono giungere sino alla creazione di nuove imprese non soggette al Trattato e ad aiuti a favore sia delle imprese che dei lavoratori. La circostanza che le decisioni impugnate potrebbero determinare una momentanea riduzione dell'impiego e la chiusura di taluni opifici, non può renderle illegittime per violazione degli artt. 2 e 3; è invece sostenibile che erano necessarie per permettere al mercato comune di conseguire gli obiettivi enunciati e ciò in quanto esse rafforzano la sua resistenza alle crisi, facendo sparire delle imprese che potrebbero sussistere solo in virtù di sovvenzioni importanti e perpetue. Che del resto le cifre ed i conteggi sottoposti alla Corte non dimostrano sufficientemente che il pieno impiego e la produttività delle imprese sono seriamente minacciate dalle decisioni impugnate; conviene inoltre ricordare alle ricorrenti che tali decisioni non vietano affatto la presentazione di una nuova richiesta, basata direttamente sull'art. 70, 4o comma, qualora prima che scadano i termini concessi le circostanze sembrino giustificare una nuova tariffa speciale. Contrasterebbe comunque col Trattato autorizzare delle tariffe speciali esistenti per il solo motivo che un adattamento al mercato comune delle imprese interessate appare difficile o persino impossibile. Non ci si potrebbe pertanto richiamare all'art. 2, 2o comma, del Trattato in appoggio alla tesi secondo la quale, dando applicazione allo art. 70, 4o comma, l'Alta Autorità sarebbe, in via generale, tenuta ad autorizzare le tariffe speciali qualora l'assenza di esse possa compromettere le possibilità di guadagno di un'impresa. Le ricorrenti assumono inoltre che la decisione impugnata è atta a provocare perturbazioni fondamentali e persistenti nell'economia francese e che con ciò tale decisione viola l'art. 2, 2o comma. Tale argomento va disatteso perchè l'esistenza di tali perturbazioni, in ragione della loro portata generale rispetto all'economia nazionale, può essere denunciata soltanto dallo Stato interessato e secondo la procedura stabilita dall'art. 37; il Governo della Repubblica francese non è intervenuto nella presente causa nè si è valso della procedura prevista dal citato articolo.
punto 3
Nella causa 27-58 la ricorrente denuncia nella decisione impugnata una violazione dell'art. 3 b) in quanto la disposta soppressione del fascicolo tariffario n. 13, capitolo 3, § I e del fascicolo di tariffa n. 12, § I, comporterebbe un aumentò di prezzo del trasporto tale da vietare ormai alla ricorrente l'accesso alle fonti di produzione in condizioni comparabili a quelle di industrie similari. Tale argomento non può ritenersi fondato perchè nell'applicazione dell'art. 3 b) si deve pur rispettare l'esigenza posta dall'art. 2, 2o comma, e secondo la quale la ripartizione più razionale della produzione al livello più elevato di produttività deve essere fondata sulla modulazione dei costi di produzione risultanti dalle condizioni fisiche e tecniche proprie ai diversi produttori; le tariffe contestate, per mezzo di aiuti o sovvenzioni, falsano la modulazione dei costi di produzione delle imprese ricorrenti ed assimilano artificiosamente le loro condizioni di produzione a quelle delle industrie similari che non fruiscono di tariffe ridotte.
punto 4
In tutte e tre le cause le ricorrenti assumono che la decisione impugnata, col sopprimere le tariffe in contesto, dal che deriva un aumento nel costo di produzione, compromette la possibilità di stabilire prezzi più bassi nelle condizioni volute dell'art. 3 c). Tale argomento va respinto; infatti l'art. 2, 2o comma impone che nello stabilire i prezzi più bassi si rispettino i principi fondamentali della concorrenza che sta a base del mercato comune e che tale prezzo più basso risulti dalle condizioni naturali di produzione nelle quali i produttori si trovano; le tariffe in contesto hanno precisamente l'effetto di falsare tali condizioni per cui il prezzo che esse permettono di stabilire non è quello più basso consentito dal gioco della concorrenza. Se è vero inoltre che l'art. 62 del Trattato dà facoltà all'Alta Autorità di consentire, in deroga al fondamentale divieto di aiuti, delle compensazioni atte ad impedire che il prezzo di tutto il carbone si stabilisca al livello di quello prodotto dalle miniere il cui sfruttamento è più oneroso, tale deroga è tuttavia ammessa soltanto nei limiti in cui il mantenimento in attività di tali miniere è temporaneamente necessario in vista dei fini indicati nell'art. 3; le tariffe in contesto, essendo provvedimenti di aiuto permanente, non potevano essere autorizzate.
punto 5
A torto sostengono le ricorrenti che la soppressione delle tariffe in contesto, comportando un aumento del prezzo di costo, pregiudica il raggiungimento degli obiettivi enunciati nell'art. 3 b) e g) ; emerge infatti dalle considerazioni sovrasvolte che il conseguimento di tali obiettivi deve attuarsi nel rispetto delle condizioni naturali — e non falsate — della produzione delle imprese del carbone e dell'acciaio, il che esclude qualsiasi provvedimento d'aiuto; per quanto specialmente riguarda l'obiettivo enunciato nell'art. 3 g) va rilevato che l'art. 54, 4o comma, vieta il finanziamento di un programma o lo sfruttamento delle installazioni che esso comporta per mezzo di sovvenzioni, aiuti, protezioni o discriminazioni contrari al Trattato. Il mantenimento delle tariffe in contesto, in quanto provvedimenti d'aiuto contrari al Trattato, non risponde pertanto alle condizioni richieste per il raggiungimento degli obiettivi enunciati nell'art. 3 d) e g) ed esse devono quindi essere vietate.

SENTENZA › IN DIRITTO › Le spese

paragrafo 1
Ai sensi dell'art. 60, § 1, del Regolamento della Corte di Giustizia C.E.C.A. la parte soccombente va condannata alle spese. Nella specie le ricorrenti sono rimaste soccombenti su tutti i capi della loro domanda. Le spese giudiziali van quindi poste a loro carico.

Dispositivo

Letti gli atti di causa; Sentita la relazione del giudice relatore; Sentite le parti nelle loro difese orali; Sentite le conclusioni dell'avvocato generale; Visti gli artt. 2, 3, 4, 5, 15, 31, 33, 37, 53, 54, 62, 67, 70 ed 80 del Trattato C.E.C.A. nonchè i § § 10 e 25 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A.; Visto il Regolamento della Corte di Giustizia della C.E.C.A. ed in ispecie gli artt. 29, § 3 e 60, § 1; LA CORTE disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1o I ricorsi nelle cause riunite 27-58, 28-58 e 29-58 sono respinti perchè infondati ; 2o Le spese di causa sono poste a carico delle ricorrenti.

Firme

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 10 maggio 1960. Donner Delvaux Rossi Riese Hammes Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 10 maggio 1960. Il Cancelliere A. Van houtte Il Presidente A. M. donner

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze