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Sez. 5, Sentenza n. 12387 del 22/08/2002 (Rv. 557026 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE | INVIM straordinaria - Dichiarazione - Inoltro a mezzo del servizio postale - Tempestività - Accertamento - Momento rilevante - Spedizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557026-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Ai fini della tempestività della dichiarazione INVIM per decorso del decennio, inoltrata a mezzo del servizio postale, occorre aver riguardo alla data in cui la dichiarazione è pervenuta all'ufficio finanziario e non invece a quella in cui essa è stata spedita, atteso che l'equiparazione della spedizione a mezzo posta alla presentazione diretta all'ufficio competente, espressamente prevista per altri tributi (art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di imposte sui redditi; art. 37 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in materia di IVA, nonché i corrispondenti artt. 3 e 5 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), non opera in tema di INVIM decennale, in ordine alla quale l'art. 26, quarto comma, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131 (e già l'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643) fanno esclusivo riferimento ad una determinata data quale termine per la presentazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 26 CORTE COST., Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)