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Sez. 5, Sentenza n. 6251 del 18/04/2003 (Rv. 562291 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Dichiarazione di non applicabilità per errore sulla norma tributaria - Presupposti - Formulazione della norma obiettivamente non chiara - Necessità - Destinatario del precetto - Onere di ricerca della più consentanea interpretazione della disposizione - Sussistenza - Fattispecie - INVIM straordinaria - Dichiarazione - Presentazione - Termine - Data della spedizione - Rilevanza.
Stato
decisa il 2003-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562291-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Ad integrare l'errore sulla norma tributaria regolato dall'art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale le commissioni tributarie possono dichiarare non applicabili le sanzioni non penali, previste dalle leggi tributarie, "quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce", non è sufficiente ipotizzare una non chiara formulazione letterale della norma, essendo pur sempre onere del destinatario del precetto la ricerca della interpretazione più consentanea alla lettera ed alla "ratio" della legge (alla stregua di tale principio, la S.C., in ordine alla ritenuta - dal contribuente - possibile rilevanza della data di spedizione, a mezzo del servizio postale, ai fini della tempestività della dichiarazione relativa all'INVIM straordinaria, ha affermato che il testuale riferimento, nell'art. 26, quarto comma, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, alla "presentazione" diretta della dichiarazione all'ufficio competente induceva a ritenere erronea la conclusione del giudice di merito, il quale aveva ravvisato nel contribuente "assoluta buona fede, ampiamente giustificata da condizioni obbiettive di incertezza nell'applicazione delle nuove norme introdotte").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 26 CORTE COST., Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)