Sez. 6, Sentenza n. 7228 del 08/02/1985 Ud. (dep. 18/07/1985) Rv. 170119 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - ERRONEA PROPOSIZIONE DI UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - ERRONEA PROPOSIZIONE DI UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITE - FATTISPECIE.*
L'erronea proposizione del ricorso per Cassazione in luogo dello appello, è causa di inammissibilità del ricorso, quando dai motivi prodotti a sostegno risulti che la scelta del mezzo di impugnazione si è concentrata su quello non consentito. (nella fattispecie è stato ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione, proposto in luogo dell'appello, avverso una sentenza di proscioglimento per amnistia, in ordine alla frode processuale e di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in ordine alla calunnia, essendo state dedotte censure di legittimità). (V mass n 157474).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 526
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)