Sez. 4, Sentenza n. 8856 del 05/06/1989 Ud. (dep. 23/06/1989) Rv. 181632 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - ERRONEA PROPOSIZIONE DI UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE IN LUOGO DELL'APPELLO CONSENTITO - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - ERRONEA PROPOSIZIONE DI UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE IN LUOGO DELL'APPELLO CONSENTITO - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
In tema di conversione dell'impugnazione, l'erronea proposizione del ricorso per Cassazione in luogo dell'appello, è causa di inammissibilità del ricorso, quando dai motivi prodotti a sostegno risulti la precisa volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione non consentito. (nella fattispecie è stato ritenuto inammissibile il ricorso del P.G. proposto in luogo dell'appello avverso una sentenza di primo grado che aveva applicato una sanzione sostitutiva a norma dell'art. 53 legge 689/81, essendo stati dedotti motivi propri di legittimità). (Conf mass n 170119; (Conf mass n 174008).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)