Sez. 3, Sentenza n. 23235 del 15/07/2026 (Rv. 679397-01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Diritto di ritenzione dell'immobile da parte del conduttore - Opponibilità all’aggiudicatario dell'immobile - Esclusione - Conseguenze. LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO - In genere.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
In tema di locazione ad uso diverso da quello abitativo, ove il rapporto sia cessato prima dell'intervento della vendita, in sede esecutiva, dell'immobile locato, il diritto di ritenzione del bene da parte dell'originario conduttore, legittimamente esercitabile fino all'avvenuto versamento della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, non può essere fatto valere nei confronti dell'aggiudicatario cui sia stata trasferita la proprietà, cosicché il perdurare dell'occupazione dell'immobile da parte dell'originario conduttore risulta priva di titolo.
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)