Sez. 3, Sentenza n. 14738 del 13/07/2005 (Rv. 582930 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE | Alienazione della cosa locata dopo la cessazione del contratto - Crediti sorgenti dal rapporto - Trasferimento automatico all'acquirente - Esclusione - Cessione volontaria - Necessità.
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE
L'alienazione a titolo oneroso o gratuito di un bene non determina automaticamente, al di fuori di un fenomeno di cessione del credito, il trasferimento all'acquirente della situazione creditoria dell'alienante originata da un contratto di locazione già cessato all'atto dell'alienazione, non potendo trovare applicazione le norme degli artt. 1599 e 1602 cod. civ. (principio affermato dalla S.C. in relazione a credito di risarcimento danni ex art. 1590 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)