Sez. 1, Sentenza n. 5722 del 25/07/1972 Ud. (dep. 20/09/1972) Rv. 121882 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - EMISSIONE A VUOTO - TRUFFA DEL PRENDITORE DELL'ASSEGNO IN DANNO DELL'EMITTENTE - RITIRO DELLA PROVVISTA DA PARTE DELL'EMITTENTE - FINALITA DI EVITARE UN DANNO PATRIMONIALE - LEGITTIMA DIFESA - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - EMISSIONE A VUOTO - TRUFFA DEL PRENDITORE DELL'ASSEGNO IN DANNO DELL'EMITTENTE - RITIRO DELLA PROVVISTA DA PARTE DELL'EMITTENTE - FINALITA DI EVITARE UN DANNO PATRIMONIALE - LEGITTIMA DIFESA - ESCLUSIONE.*
Non puo invocare la legittima difesa l'emittente di un assegno bancario che, essendo vittima di una truffa ad opera del prenditore dell'assegno, ritiri la provvista per evitare il pericolo di un danno patrimoniale, potendo perseguire tale scopo solo mediante ricorso all'autorita di polizia o all'autorita giudiziaria, e non anche mediante un atto arbitrario di disposizione della provvista che puo colpire anche il terzo di buona fede a cui il titolo sia stato girato.*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST., Cod. Pen. art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)