Sez. 5, Sentenza n. 1413 del 05/10/1984 Ud. (dep. 11/02/1985) Rv. 167831 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - RITIRO DELLA PROVVISTA DA PARTE DELL'EMITTENTE - PER EVITARE UN DANNO PATRIMONIALE - LEGITTIMA DIFESA - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - RITIRO DELLA PROVVISTA DA PARTE DELL'EMITTENTE - PER EVITARE UN DANNO PATRIMONIALE - LEGITTIMA DIFESA - ESCLUSIONE.*
Il ritiro della provvista da parte del traente, dopo l'emissione dell'assegno e prima della scadenza del termine per la presentazione all'incasso, nella convinzione di non essere tenuto al pagamento nei confronti del prenditore, non esclude la sua responsabilità avuto riguardo alla specifica funzione dell'assegno di sostitutivo del denaro ed alla sua natura di ordine di pagamento destinato alla circolazione. Tale principio, atteso il suo fondamento, non può soffrire eccezione neppure quando il ritiro della provvista venga fatto allo scopo di evitare il danno patrimoniale costituito dal pagamento del titolo allorché questo sia stato carpito dal prenditore attraverso un comportamento truffaldino o sia stato, comunque, dal medesimo ottenuto in situazione che potrebbe comportare la configurazione di una causa di giustificazione (legittima difesa), che, viceversa, va esclusa, potendo l'atto di disposizione della provvista colpire il terzo di buona fede cui il titolo sia stato girato. (Conf mass n 121882).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)