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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7304 del 30/03/2011 (Rv. 616435 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE | Termine per la presentazione dell'istanza di indennizzo - Decorrenza dalla conoscenza dell'evento lesivo - Eventi dannosi precedenti all'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992.
Stato
decisa il 2011-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616435-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE

In tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il principio per cui il termine triennale per la presentazione dell'istanza in sede amministrativa non può decorrere prima che l'avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, trova applicazione anche con riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992; pertanto, il termine decorre dall'entrata in vigore della legge solo se alla medesima data il soggetto abbia già avuto conoscenza del danno (con riferimento anche alla sua eziologia), in caso contrario il termine decorre dal momento in cui il soggetto risulti avere avuto conoscenza del danno.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)