Sez. 5, Sentenza n. 27900 del 17/06/2008 Ud. (dep. 08/07/2008) Rv. 241178 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE DI ALTRI PUBBLICI SIGILLI O STRUMENTI DESTINATI A PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE E USO DI TALI SIGILLI O STRUMENTI CONTRAFFATTI | Timbro dell'ordine degli architetti - Non costituisce sigillo - Conseguenze in ordine al delitto di cui all'art. 468 cod. pen..
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE DI ALTRI PUBBLICI SIGILLI O STRUMENTI DESTINATI A PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE E USO DI TALI SIGILLI O STRUMENTI CONTRAFFATTI
Non integra il delitto di contraffazione di strumento destinato alla pubblica autenticazione o certificazione (art. 468 cod. pen.), ma quello di falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), la condotta di colui che apponga su un elaborato, depositato all'Ufficio del Genio Civile, il timbro dell'Ordine degli Architetti apparentemente riferito ad un professionista iscritto a detto Ordine, considerato che il suddetto timbro non può essere definito sigillo, in quanto la funzione di autenticazione o certificazione, propria del sigillo, non può che derivare dalla natura pubblica del soggetto da cui proviene l'attestazione o da una delega che il soggetto pubblico ha conferito ad un privato, autorizzato a munirsi di un sigillo, mentre ciò non si verifica per l'Ordine professionale degli Architetti e per i singoli professionisti che vi appartengono, i quali non sono dotati del sigillo sopra descritto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 468, Cod. Pen. art. 485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)