Sez. L, Sentenza n. 1168 del 22/02/1979 (Rv. 397382 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITA PER I) - REQUISITI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITA PER I) - REQUISITI.*
Ai sensi dell'art 15 della legge 11 febbraio 1971 n 11, l'affittuario che ha eseguito i miglioramenti, anche in tempo anteriore all'entrata in vigore della stessa legge, ha diritto ad un'indennita corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto. I miglioramenti devono essere, quindi, determinati in relazione funzionale all'aumento di produttivita e di valore del fondo, che non puo essere escluso dal semplice carattere di aggiunte o modificazioni di comodo, attribuito a determinati lavori od opere, eseguiti dall'affittuario, atteso che e essenziale accertare se questi, incorporandosi nel fondo concretamente ne influenzino la produttivita.*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)