Sez. 3, Sentenza n. 6399 del 28/11/1988 (Rv. 460722 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITÀ PER I MIGLIORAMENTI) - SPETTANZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AFFITTUARIO - FATTISPECIE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITÀ PER I MIGLIORAMENTI) - SPETTANZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AFFITTUARIO - FATTISPECIE.*
L'indennità spettante all'affittuario che ha eseguito i miglioramenti deve essere commisurata - sia alla stregua della normativa codicistica (art. 1633 cod. civ.) che di quella speciale (artt. 15 secondo comma della legge n. 11 del 1971 e 17, secondo comma, della legge n. 203 del 1982) - all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente al momento della cessazione del rapporto di affitto e postula, a carico dello affittuario medesimo, la prova non solo dell'avvenuta effettuazione delle opere ma anche dello stabile accrescimento derivato alla produttività del fondo e del conseguente incremento di valore, che non possono essere esclusi dal carattere di addizione o di modificazioni di comodo di dette opere, ove si risolvano in un incremento durevole della produttività e, quindi, in un apporto qualitativo non contingente. (nella specie, alla stregua del ribadito principio, la suprema Corte ha cassata la pronuncia che aveva commisurato l'indennità all'importo delle spese sostenute dall'affittuario per le singole opere ritenute miglioratizie, adducendo la "estrema difficolta" di applicazione del criterio legale). (Conf 5426/83, mass n 430348; (Conf 1168/79, mass n 397382).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1633, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 com. 2 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)