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Sez. L, Sentenza n. 1373 del 05/03/1982 (Rv. 419216 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. SUL PRESUPPOSTO DELLA NATURA DI ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO DELL'ENTE DATORE DI LAVORO IN CONTROVERSIA CON I SUOI DIPENDENTI - RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE SULLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - DEDUZIONE DELLA NATURA NON PRIVATA, MA PUBBLICA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ONERE DI SPECIFICAZIONE RIGOROSA DEI MOTIVI DI GRAVAME DA PARTE DELL'ENTE APPELLANTE.*
Stato
decisa il 1982-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419216-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. SUL PRESUPPOSTO DELLA NATURA DI ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO DELL'ENTE DATORE DI LAVORO IN CONTROVERSIA CON I SUOI DIPENDENTI - RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE SULLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - DEDUZIONE DELLA NATURA NON PRIVATA, MA PUBBLICA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ONERE DI SPECIFICAZIONE RIGOROSA DEI MOTIVI DI GRAVAME DA PARTE DELL'ENTE APPELLANTE.*

Il giudicato formale che si Forma su un presupposto processuale non si estende al fatto o al rapporto cui si riferisce la sentenza che ha pronunciato ai fini processuali, il quale può essere diversamente valutato ai fini del merito. Pertanto, è ammissibile che un ente pubblico, in ipotesi non economico, rinunci ad impugnare, determinandone il passaggio in giudicato, la positiva statuizione sulla giurisdizione resa in primo grado dal giudice ordinario sul presupposto della natura economica dell'ente pubblico, e chieda invece al giudice di secondo grado di risolvere la causa relativa al rapporto di lavoro dei propri dipendenti sulla base della natura non privata ma pubblica di tale rapporto, connessa alla natura pubblica non economica dell'ente medesimo; tuttavia, attesa la conflittualità teorica di un comportamento processuale siffatto, sussiste in tal caso, per l'ente appellante, l'Onere della proposizione di motivi di gravame rigorosamente specifici, essenziali per l'esatta delimitazione dell'oggetto del riesame richiesto al giudice di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)