Sez. U, Sentenza n. 4295 del 23/06/1983 (Rv. 429212 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - STATUIZIONE SUL PRESUPPOSTO PROCESSUALE DELLA GIURISDIZIONE - AUTONOMIA - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA CON RIFERIMENTO A CAPI DIVERSI DA QUELLO RELATIVO ALLA GIURISDIZIONE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - STATUIZIONE SUL PRESUPPOSTO PROCESSUALE DELLA GIURISDIZIONE - AUTONOMIA - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA CON RIFERIMENTO A CAPI DIVERSI DA QUELLO RELATIVO ALLA GIURISDIZIONE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
La statuizione sul presupposto processuale della giurisdizione, configura un distinto capo della sentenza, suscettibile di acquistare autorità di giudicato formale per effetto di mancata impugnazione nei prescritti termini. Pertanto, qualora una sentenza sia stata impugnata solo con riguardo a capi diversi da quello relativo alla giurisdizione, il riesame della questione di giurisdizione resta precluso nei successivi gradi e fasi del processo, non in conseguenza di acquiescenza derivante da impugnazione parziale (la cui operatività, a norma dell'art. 329 cod. proc. civ., è circoscritta ai diritti disponibili e non può estendersi ai presupposti processuali), ma a causa della formazione del giudicato formale sulla giurisdizione stessa. (V 1373/82, mass n 419216; (V 1151/82, mass n 419033; (V 5823/81, mass n 416546).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)