Sez. U, Sentenza n. 3461 del 04/08/1977 (Rv. 387023 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA PA - INTERESSI - PREMIO DI MACELLAZIONE DELLE VACCHE DA LATTE PREVISTO DAI REGOLAMENTI DELLA CEE N 1975 E N 2165 DEL 1969 - CREDITO DELL'AGRICOLTORE - ESIGIBILITA - MOMENTO DETERMINANTE - OMESSA PROMULGAZIONE IN TALE MOMENTO DELLA LEGGE DI STANZIAMENTO DEI FONDI RELATIVI - IRRILEVANZA - MANCANZA DI TEMPESTIVO PAGAMENTO - DIRITTO AGLI INTERESSI - MORATORI - SUSSISTENZA.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA PA - INTERESSI - PREMIO DI MACELLAZIONE DELLE VACCHE DA LATTE PREVISTO DAI REGOLAMENTI DELLA CEE N 1975 E N 2165 DEL 1969 - CREDITO DELL'AGRICOLTORE - ESIGIBILITA - MOMENTO DETERMINANTE - OMESSA PROMULGAZIONE IN TALE MOMENTO DELLA LEGGE DI STANZIAMENTO DEI FONDI RELATIVI - IRRILEVANZA - MANCANZA DI TEMPESTIVO PAGAMENTO - DIRITTO AGLI INTERESSI - MORATORI - SUSSISTENZA.*
Il credito dell'agricoltore al pagamento del premio di macellazione di vacche da latte previsto dai regolamenti della CEE del 6 ottobre 1969, n 1975, e del 4 novembre 1969, n 2165, e esigibile nei confronti dello stato a partire dalla scadenza del termine di due mesi dalla presentazione della prova dell'avvenuta macellazione, a norma dei regolamenti stessi, ancorche a quella data non sia ancora intervenuta la legge di stanziamento dei fondi relativi, ed il procedimento previsto dalle leggi sulla contabilita di stato non sia ancora giunto a compimento con l'emanazione del relativo titolo di spesa. Pertanto, il mancato tempestivo pagamento da luogo a inadempimento da parte dello stato, cui consegue - ove ricorrano tutti i requisiti previsti dall'art 1224 cod civ - l'obbligazione di corrispondere gli interessi moratori dalla scadenza del termine suddetto al giorno dell'effettivo pagamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 CORTE COST., Legge Straniera min. CEE 06/10/1969 num. 1975, Legge Straniera min. CEE 04/11/1969 num. 2165, Legge 26/10/1971 num. 935
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)