Sez. U, Sentenza n. 2958 del 15/05/1984 (Rv. 435004 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - AGRICOLTURA - CORTE DI GIUSTIZIA - FUNZIONI - INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO - PRODUZIONE DI GRANO DURO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ - CONCESSIONE DI AIUTI SOTTO FORMA DI INTEGRAZIONE DEL PREZZO - TERMINE PER GLI STATI MEMBRI DI ADEMPIMENTO DEL RELATIVO OBBLIGO - MANCANZA DI UNA ESPLICITA NORMA COMUNITARIA AL RIGUARDO - CONSEGUENTE CONTROVERSIA INTERPRETATIVA DEL DIRITTO COMUNITARIO DA RIMETTERSI ALLA PREDETTA CORTE - ESCLUSIONE.*
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - AGRICOLTURA - CORTE DI GIUSTIZIA - FUNZIONI - INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO - PRODUZIONE DI GRANO DURO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ - CONCESSIONE DI AIUTI SOTTO FORMA DI INTEGRAZIONE DEL PREZZO - TERMINE PER GLI STATI MEMBRI DI ADEMPIMENTO DEL RELATIVO OBBLIGO - MANCANZA DI UNA ESPLICITA NORMA COMUNITARIA AL RIGUARDO - CONSEGUENTE CONTROVERSIA INTERPRETATIVA DEL DIRITTO COMUNITARIO DA RIMETTERSI ALLA PREDETTA CORTE - ESCLUSIONE.*
Con riguardo alla concessione di aiuti, sotto Forma di integrazione del prezzo, alla produzione di grano duro nel territorio della comunità economica europea, nella disciplina fissata dai regolamenti CEE n. 120 e n. 135 del 1967, la Mancanza di un'esplicita norma comunitaria, circa il termine entro il quale gli stati membri devono provvedere all'adempimento dell'Obbligo avente per oggetto la suddetta integrazione (questione invece espressamente disciplinata, a partire dalla campagna 1976/1977, dal regolamento CEE n. 1257 del 1976), non implica una controversia interpretativa del diritto comunitario da rimettersi alla Corte di giustizia della CEE in base all'art. 177 del trattato istitutivo, atteso che, nella citata disciplina, senza che residuino dubbi ermeneutici giustificativi di detta rimessione alla Corte di giustizia, si evince con chiarezza ed univocità una norma implicita di richiamo delle Disposizioni interne dei singoli stati, come idonee a fissare il termine d'adempimento in modo conforme agli interessi comunitari, quale, nell'ordinamento italiano, l'art. 1183 cod. civ. sulla immediata esigibilità del credito. (V 6738/83, mass n 431456; (V 3461/77, mass n 387023; (V 1561/77, mass n 385270).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Legge Straniera min. CEE 13/06/1967 num. 120, Legge Straniera min. CEE 13/06/1967 num. 135, Legge Straniera min. CEE 00/00/1976 num. 1257
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)