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Sez. 2, Sentenza n. 1496 del 20/04/1988 Ud. (dep. 03/02/1989) Rv. 180366 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - RICETTAZIONE DI ASSEGNO BANCARIO IN BIANCO DI SOMMA - SUCCESSIVAMENTE COMPLETATO DALL'ACQUIRENTE - VALUTAZIONE DEL DANNO AI FINI DELLA CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 624.4 CODICE PENALE - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1988-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180366-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - RICETTAZIONE DI ASSEGNO BANCARIO IN BIANCO DI SOMMA - SUCCESSIVAMENTE COMPLETATO DALL'ACQUIRENTE - VALUTAZIONE DEL DANNO AI FINI DELLA CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 624.4 CODICE PENALE - CRITERIO.*

Nel caso in cui oggetto della ricettazione sia non un modulo di assegno bancario, bensì un assegno bancario in bianco di somma, cioè sottoscritto dal traente e destinato ad essere successivamente completato dall'acquirente mediante l'importo e gli altri requisiti di validità dell'assegno bancario, la valutazione del danno, ai fini della concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, deve essere operata in base al diritto di credito incorporato nel titolo e non al valore venale della carta su cui esso è stampato, poiché l'originaria irregolare emissione dell'assegno in bianco non è opponibile al terzo in buona fede che l'abbia ricevuto perfetto in tutti i suoi elementi. (V mass n 166806).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)