Sez. 3, Sentenza n. 1009 del 10/04/1970 (Rv. 346523 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE - IPOTESI PREVISTE DALL'ART 1327 COD CIV - CARATTERE TASSATIVO.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE - IPOTESI PREVISTE DALL'ART 1327 COD CIV - CARATTERE TASSATIVO.*
La norma dell'art 1327 cod civ (esecuzione del contratto prima della risposta dell'accettante), che costituisce eccezione a quella generale codificata nel precedente art 1326, non permette applicazione ad altre ipotesi che non siano quelle specificamente e tassativamente in essa indicate. Il contratto, quindi, S'intende concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione, soltanto nei tre casi previsti nel predetto art 1327 espressa richiesta del proponente, natura dell'affare o uso, che impongono l'esecuzione della prestazione senza una preventiva risposta. (V 3891-69, massima n 344285 1342-69, massima n 340050 2338-66, massima n 324556 561-66, massima n 321122).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1327
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)