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Sez. L, Sentenza n. 2858 del 08/05/1985 (Rv. 440612 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE - RILEVANZA - CONDIZIONI - TASSATIVITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440612-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE - RILEVANZA - CONDIZIONI - TASSATIVITÀ.*

La norma di cui all'art. 1327 cod. civ. (esecuzione del contratto prima della prestazione dell'accettante) non è applicabile ad altre ipotesi che non siano quelle da essa specificamente indicate, con la conseguenza che il contratto S'intende concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione soltanto nei casi previsti dal primo comma di detto articolo: espressa richiesta del proponente, natura dell'affare o uso, che impongano l'esecuzione della prestazione senza una preventiva risposta. (Conf 1009/70, mass n 346523; (Conf 2338/66, mass n 325556).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1327

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)