Sez. 3, Sentenza n. 17946 del 24/07/2013 (Rv. 627864 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE | Contratti di diritto privato - Volontà negoziale dell'ente pubblico - Accertamento - Criteri - Delibere degli organi interni - Rilevanza - Limiti.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE
Nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontà negoziale - i cui vizi possono essere fatti valere dall'ente medesimo a norma dell'art. 1441 cod. civ. - deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra le stesse stipulato, interpretato secondo i canoni di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., mentre le deliberazioni dei competenti organi dell'ente hanno rilevanza ai soli fini del procedimento formativo della volontà di uno dei contraenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)