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Sez. 3, Sentenza n. 21265 del 10/10/2007 (Rv. 599516 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE | - Contratti di diritto privato - Stipulazione - Volontà negoziale dell'ente - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 2007-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599516-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE

In sede di interpretazione dei contratti di diritto privato stipulati da enti pubblici, la volontà negoziale degli stessi deve dedursi unicamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., senza che possa farsi ricorso alle deliberazioni dei relativi organi competenti, i quali rilevano ai soli fini del procedimento di formazione della volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio e sono privi di valore di interpretazione autentica o ricognitivo delle clausole negoziali. L'eccesso di potere dell'organo avente rilevanza esterna si traduce allora in un vizio del consenso dell'ente, comportando l'annullabilità - del contratto o più generalmente dell'atto negoziale posto in essere - da farsi valere in via di azione, ai sensi dell'art. 1441, comma 1, cod. civ., ovvero di eccezione, ai sensi dell'art. 1442, comma 1, cod. civ., esclusivamente dall'ente pubblico, non deducibile per la prima volta in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)