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Sez. 1, Sentenza n. 4283 del 26/03/2002 (Rv. 553272 - 01)

ARBITRATO - ARBITRAGGIO | Conferimento dell'incarico al terzo arbitratore da parte dei contraenti - Mandato collettivo - Assimilabilità - Conseguenze - Revoca dell'incarico per giusta causa ad opera di una sola parte - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553272-01

ARBITRATO - ARBITRAGGIO

L'arbitraggio con cui le parti demandano ad un terzo arbitratore la determinazione, in loro sostituzione, di uno o più elementi di un contratto concluso ma incompleto, è figura assimilabile ad un mandato collettivo; ne consegue che il negozio costituente la fonte dei poteri del terzo può essere revocato anche ad opera di una sola parte qualora ricorra una giusta causa, trovando applicazione l'art. 1726 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1726, Cod. Civ. art. 1349

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)