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Sez. 1, Sentenza n. 7045 del 29/05/2000 (Rv. 536996 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Mancanza di terzietà ed imparzialità dell'arbitro - Modalità di deduzione - Prospettazione di giusta causa di revoca del mandato ex art. 1726 cod. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 2000-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536996-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE

Il principio di imparzialità - terzietà della giurisdizione, pur essendo di ordine generale e di rango costituzionale, valido in relazione ad ogni tipo di giudizio, non può trovare diretta ed immediata applicazione nell'arbitrato irrituale, atteso che la relativa determinazione è frutto di mera attività negoziale e che l'impugnazione del provvedimento adottato dall'arbitratore può effettuarsi solo attraverso la deduzione di vizi del negozio o della responsabilità dell'arbitro - mandatario; ne consegue che l'assenza di "terzietà" dell'arbitro irrituale designato con mandato collettivo deve necessariamente essere proposta e dedotta attraverso l'azione di cui all'art. 1726 cod. civ., ossia prospettando una giusta causa di revoca, nonché la conseguente nullità della determinazione che sia stata nondimeno adottata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1726, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)