Sez. 1, Sentenza n. 7045 del 29/05/2000 (Rv. 536996 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Mancanza di terzietà ed imparzialità dell'arbitro - Modalità di deduzione - Prospettazione di giusta causa di revoca del mandato ex art. 1726 cod. civ. - Necessità.
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE
Il principio di imparzialità - terzietà della giurisdizione, pur essendo di ordine generale e di rango costituzionale, valido in relazione ad ogni tipo di giudizio, non può trovare diretta ed immediata applicazione nell'arbitrato irrituale, atteso che la relativa determinazione è frutto di mera attività negoziale e che l'impugnazione del provvedimento adottato dall'arbitratore può effettuarsi solo attraverso la deduzione di vizi del negozio o della responsabilità dell'arbitro - mandatario; ne consegue che l'assenza di "terzietà" dell'arbitro irrituale designato con mandato collettivo deve necessariamente essere proposta e dedotta attraverso l'azione di cui all'art. 1726 cod. civ., ossia prospettando una giusta causa di revoca, nonché la conseguente nullità della determinazione che sia stata nondimeno adottata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1726, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)