Sez. 6, Sentenza n. 2512 del 26/05/2000 Cc. (dep. 04/09/2000) Rv. 220543 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Sentenza di patteggiamento - Sanzione sostitutiva - Erronea applicazione dei criteri di ragguaglio - Correzione da parte della Corte di cassazione - Possibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
In tema di applicazione della pena a richiesta delle parti, ove nel patto e nella sentenza sia correttamente indicata la pena base, ma illegalmente calcolata la entità della sanzione sostitutiva concordata, è consentito alla Corte di cassazione provvedere direttamente alla correzione dell'errore, trattandosi dell'applicazione di criteri automatici di ragguaglio che non incide sulla volontà manifestata dalle parti con riferimento alla determinazione della pena ed all'individuazione del tipo di sanzione sostitutiva. (Nella specie le parti avevano concordato ed il giudice aveva applicato ad un fatto antecedente all'entrata in vigore della legge 5 ottobre 1993, n. 402, i più gravosi criteri di ragguaglio in essa previsti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Costituzione art. 25, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)