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Sez. 3, Sentenza n. 3877 del 14/11/1995 Cc. (dep. 14/12/1995) Rv. 203205 - 01

Pena - In genere | Sanzione superiore ai limiti edittali o più grave di quella prevista in astratto - Poteri della Cassazione - Rideterminazione - Anche "ex ufficio" della pena - Interpretazione analogica "in bonam partem" dell'art. 129 cod. proc. pen..
Stato
decisa il 1995-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203205-01

Pena - In genere

In tema di legalità della pena, interpretando l'art. 129 cod. proc. pen. analogicamente "in bonam partem", nell'ipotesi in cui il giudice abbia irrogato una sanzione, che sia superiore ai limiti edittali ovvero in genere o specie più grave di quella prevista in astratto, la Cassazione ha - anche d'ufficio - l'obbligo di annullare la pronuncia, qualora non possa direttamente provvedere a rideterminare la medesima. Ad analoga decisione la Corte deve pervenire, quando, intervenuta una modifica legislativa della pena in senso più favorevole al ricorrente, non risulti dal testo del provvedimento impugnato che il giudice abbia tenuto presente la nuova disciplina.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)