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Sez. 3, Sentenza n. 1529 del 22/05/1974 (Rv. 369663 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITA - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO - NEGOZIO ONEROSO PER LASCIAR LIBERO IL POSTO DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369663-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITA - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO - NEGOZIO ONEROSO PER LASCIAR LIBERO IL POSTO DI LAVORO - SUSSISTENZA.*

E inficiato da illiceita della causa e, come tale, nullo il negozio innominato con il quale un lavoratore (nella specie, una portiera) S'impegna, dietro corrispettivo, a lasciare libero il suo posto di lavoro nei confronti di altro lavoratore, che ha ottenuto dal datore di lavoro concreto affidamento di assunzione a quel posto. Siffatto negozio e in contrasto con il principio, di ordine pubblico, di incommerciabilita del posto di lavoro. (Conf 3196'72, mass n 360986).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2098

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)