Sez. L, Sentenza n. 3150 del 22/05/1982 (Rv. 421094 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - IN GENERE - PATTO TRA LAVORATORI E DATORE DI LAVORO PER L'ACCETTAZIONE DELLE LORO DIMISSIONI A CONDIZIONE DELLA ASSUNZIONE DEI FAMILIARI DEI MEDESIMI - NULLITÀ - CONSEGUENZE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ - QUIESCENZA DI FATTO DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE PER TALE PERIODO - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - IN GENERE - PATTO TRA LAVORATORI E DATORE DI LAVORO PER L'ACCETTAZIONE DELLE LORO DIMISSIONI A CONDIZIONE DELLA ASSUNZIONE DEI FAMILIARI DEI MEDESIMI - NULLITÀ - CONSEGUENZE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ - QUIESCENZA DI FATTO DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE PER TALE PERIODO - INSUSSISTENZA.*
Il patto stipulato dai lavoratori con l'imprenditore affinché costui accetti le loro dimissioni a condizione che in vece di essi siano assunti i familiari dei medesimi, è nullo ai sensi del primo comma dell'art. 1418 cod. civ., perché contrario alle norme imperative sul collocamento della manodopera di cui al titolo quinto della legge 20 maggio 1970 n. 300 ed al titolo secondo, capo primo, della legge 29 aprile 1949 n. 264. In tale ipotesi - esclusa la possibilità di una condanna dell'imprenditore a reintegrare ex art. 18, primo comma, della legge n. 300/1970 i lavoratori invalidamente dimessisi, giacché tale norma sanziona l'illegittimo licenziamento - l'accertamento della nullità del patto comporta (secondo i principi generali) che il rapporto di lavoro di tali dipendenti, posto solo in uno stato di quiescenza di fatto in conseguenza del patto medesimo, riprenda automaticamente il suo vigore, con l'Obbligo delle parti di adempiere le reciproche obbligazioni, senza che ai lavoratori competa la retribuzione per il periodo in cui, anche per loro volontà, non fu effettuata alcuna prestazione lavorativa. (V 1529/74, mass n 369663; (V 3196/72, mass n 360986).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)