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Sez. 5, Sentenza n. 7716 del 27/03/2013 (Rv. 627748 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dichiarazione doganale - Revisione - Presupposti - Limiti.
Stato
decisa il 2013-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627748-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

La revisione della dichiarazione doganale che venga effettuata, di ufficio o su richiesta del dichiarante, dopo la concessione dello svincolo delle merci ai sensi dell'art. 78 del codice doganale comunitario presuppone che "risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti", cioè in base ad errori od omissioni materiali ovvero ad errori di interpretazione del diritto applicabile, commessi dall'interessato in sede di accertamento della dichiarazione, con esclusione di scelte volontarie poste in essere dal medesimo successivamente alla dichiarazione di importazione, come la stipula di contratti suscettibili di provocare una riduzione del valore di transazione, ovverossia del prezzo pagato per le merci e sulla base del quale era stato calcolato il valore doganale delle stesse in base all'art. 29 del codice doganale comunitario.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)