Sez. 1, Sentenza n. 11020 del 21/12/1994 (Rv. 489341 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dichiarazione doganale - Immutabilità - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
La dichiarazione doganale è immutabile, tranne che per le ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 58 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (nel testo vigente avanti la riforma apportata con il D.L.vo 8 novembre 1990 n. 374 portante Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive C.E.E.) e nei limiti previsti da tale disposizione normativa. Infatti, l'esegesi degli artt. 58 e 303 del T.U. sulle Leggi doganali n, 43 del 1973 sopracitato esclude la modificabilità della dichiarazione doganale fuori dei casi e dei limiti di cui al secondo comma del richiamato art. 58 e tale risultato interpretativo, imposto dal dato letterale e dal criterio sistematico, non risulta in alcun modo inficiato dall'asserita natura di dichiarazione di scienza della dichiarazione doganale o dal rilievo in via generale, la dichiarazione tributaria è revocabile.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 58, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)