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Sez. 1 - , Sentenza n. 19941 del 10/08/2017 (Rv. 645205 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso i provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato - Termine per la proposizione - Applicabilità della sospensione feriale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645205-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

Il termine per proporre ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto, per la generale previsione introdotta dall'art. 36 bis l. fall., alla sospensione feriale ex art. 3 della l. n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, svolgendo tale reclamo, nella procedura concorsuale, funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. nel processo esecutivo individuale; detto termine, inoltre, inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento alla parte, come eseguita dalla cancelleria – di regola – ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., o anche in forme equipollenti, purché risulti certa la presa di conoscenza dell’atto da parte del destinatario e la relativa data.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 36 bis, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)