Sez. 1 - , Sentenza n. 121 del 04/01/2022 (Rv. 663768 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE | Individuazione delle spese a carico del creditore istante - Provvedimento del giudice delegato - Reclamo - Sospensione feriale - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE
Il provvedimento del giudice delegato con il quale, a seguito della revoca della dichiarazione di fallimento, viene determinata l'entità delle spese da porre a carico del creditore istante costituisce un atto sostanzialmente ricognitivo, regolante la fase di chiusura del procedimento, che può essere assimilato ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 36 bis l.fall., il giudizio di reclamo contro la menzionata statuizione del giudice delegato, assumendo una funzione sostitutiva dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., è sottratto, come quest'ultima, alla sospensione feriale dei termini processuali.
Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge Falliment. art. 36 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)