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Sez. 3, Sentenza n. 1389 del 27/02/1984 (Rv. 433488 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE - COSE PORTATE IN ALBERGO - IN GENERE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLE MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLE LEGGI N. 35 DEL 1977 E N. 316 DEL 1978 - COLPA AI SENSI DELL'ART. 1784 N. 1 COD. CIV. - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433488-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE - COSE PORTATE IN ALBERGO - IN GENERE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLE MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLE LEGGI N. 35 DEL 1977 E N. 316 DEL 1978 - COLPA AI SENSI DELL'ART. 1784 N. 1 COD. CIV. - NOZIONE.*

Ai fini della responsabilità illimitata dell'albergatore e dei soggetti equiparati dall'art. 1786 cod. civ. per la sottrazione di cose dei clienti, anteriormente alle modificazioni introdotte dalle leggi 15 febbraio 1977 n. 35 e 3 giugno 1978 n. 316, la "colpa" richiesta dall'art. 1784 n. 1 cod. civ. non deve necessariamente inerire ad un'Azione od omissione successiva all'instaurarsi del rapporto tra gestore del locale e cliente, bensì può scaturire dalla stessa organizzazione dell'impresa, per imprudente omissione di accorgimenti idonei a salvaguardare i beni recati seco dal cliente. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato la responsabilità in questione del titolare di un negozio di parrucchiere nei confronti di una cliente la cui pelliccia, appesa al suo arrivo nel locale all'attaccapanni posto accanto all'ingresso, era stata sottratta da uno sconosciuto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1784, Cod. Civ. art. 1786, Legge 15/02/1977 num. 35, Legge 03/06/1978 num. 316

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)