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Sez. 1, Sentenza n. 34427 del 02/07/2018 Cc. (dep. 20/07/2018) Rv. 273857 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione temporanea dell'esecuzione - Art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - Declaratoria di illegittimità costituzionale - Domanda proposta da soggetto in espiazione di pena superiore ai tre anni ed inferiore ai quattro - Doveri del giudice dell'esecuzione - Individuazione.
Stato
decisa il 2018-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273857-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

In tema di esecuzione di pene detentive brevi, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale (v. C. Cost. n. 41 del 2018) dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione ha il dovere di esaminare la domanda del detenuto di sospensione temporanea dell'ordine di esecuzione relativo a pena superiore a tre anni ma inferiore a quattro e, in presenza degli altri presupposti di legge, di provvedere al ripristino della facoltà del medesimo di proporre, da libero, istanza di misura alternativa, con tempestiva sospensione dell'esecuzione, a condizione che analoga istanza di misura alternativa, proposta dopo l'inizio dell'esecuzione della pena cui l'istanza stessa si riferisce, non sia già stata oggetto di decisione da parte del Tribunale di Sorveglianza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 82 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)