Sez. L, Sentenza n. 5634 del 15/12/1989 (Rv. 464605 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - ESCLUSIONE DI UN SOGGETTO DAL NOVERO DEI SUPERSTITI - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE IN FAVORE DEI RESTANTI TITOLARI - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - ESCLUSIONE DI UN SOGGETTO DAL NOVERO DEI SUPERSTITI - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE IN FAVORE DEI RESTANTI TITOLARI - CRITERI.*
In caso di esclusione di un soggetto dal novero dei superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, la riliquidazione di questa in favore dei restanti titolari va operata, nel rispetto della lettera e della ratio dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965, mediante preventiva detrazione della quota del contitolare escluso dalla pensione originariamente goduta dal dante causa o al medesimo spettante, applicando poi sul residuo importo dei restanti contitolari, con decorrenza dalla morte del dante causa, gli aumenti di legge e gli incrementi perequativi via via intervenuti nel frattempo, mentre va negata ogni possibilità di operare la suddetta detrazione sul trattamento globale in atto alla data della variazione del nucleo assistito. (Conf mass n 7195/87; (Conf mass n 455322; (Conf mass n 696/86; (Conf mass n 444255).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)