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Sez. L, Sentenza n. 696 del 04/02/1986 (Rv. 444255 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - APPLICAZIONE DEGLI AUMENTI EX ART. 9 E 10 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - IMPORTO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ DI RIFERIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA A RICHIESTA DI VALUTAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE CON RIFERIMENTO AL MOMENTO DELL'USCITA DAL GRUPPO DEI SUPERSTITI DI UN CONTITOLARE.*
Stato
decisa il 1986-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444255-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - APPLICAZIONE DEGLI AUMENTI EX ART. 9 E 10 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - IMPORTO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ DI RIFERIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA A RICHIESTA DI VALUTAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE CON RIFERIMENTO AL MOMENTO DELL'USCITA DAL GRUPPO DEI SUPERSTITI DI UN CONTITOLARE.*

L'importo della pensione di reversibilità (disciplinata dall'art. 13 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modificazioni) da prendere in considerazione al fine dell'applicazione degli aumenti previsti dagli artt. 9 e 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 a seconda che si tratti di trattamento minimo ovvero superiore al minimo e tale da dar luogo ad un differente sistema di adeguamento, è quello che risulta con riferimento alla pensione diretta che sarebbe spettata al dante causa al momento del decesso e non già quello che si è venuto a determinare ad un certo momento per effetto della presenza nel gruppo dei superstiti di un contitolare che, successivamente, perda il diritto alla reversibilità per il venir meno delle condizioni cui era subordinato il diritto stesso. (nella specie, i superstiti titolari di pensione di riversibilità pretendevano che si dovesse aver riguardo all'importo di detta pensione al momento dell'uscita dal gruppo dei superstiti di un contitolare - figlio che aveva compiuto il periodo del corso legale di studi - in modo che, detratta la quota a quest'ultimo spettante (20%) la pensione stessa non scendeva al di sotto del trattamento minimo con conseguente applicazione del sistema di adeguamento di cui all'art. 10 anziché all'art. 9 della legge n. 160 del 1975. I giudici del merito avevano accolto tale pretesa, e la suprema Corte ha cassato tale decisione enunciando il principio che precede).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 9 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)