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Sez. 3, Sentenza n. 1352 del 10/02/1998 (Rv. 512436 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - FUNZIONARI E DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RESPONSABILITÀ DIRETTA) | Agenti di P.S. in attività di P.G. - Danneggiamento di merce sequestrata e custodita in locali del Commissariato - Responsabilità del Ministero dell'Interno e non di quello di Grazia e Giustizia - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 1998-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512436-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - FUNZIONARI E DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RESPONSABILITÀ DIRETTA)

Se per omissioni e negligenze (art. 2043 cod. civ.), accertate dal giudice del merito, si deteriora merce sequestrata da agenti di P.S. in qualità di agenti o ufficiali di P.G. (art.57 cod. proc. pen.), non consegnata all'ufficio corpi di reato del tribunale, e trattenuta invece nei locali del Commissariato, all'obbligo degli agenti o ufficiali operanti di risarcire i danni si affianca quello del Ministero dell'Interno (art. 28 Costituzione), da cui gli stessi dipendono (legge 1 aprile 1981 n. 121), e non già del Ministero di Grazia e Giustizia, salvo la prova della avvenuta loro nomina, da parte dell'autorità giudiziaria (da cui dipendono solo funzionalmente) come custodi ai sensi dell'art. 344 cod. proc. pen. del 1930.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1177, Costituzione art. 28, Legge 01/04/1981 num. 121 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 344, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)