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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4738 del 15/02/2023 (Rv. 666775 - 01)

RESPONSABILITA' CIVILE - FUNZIONARI E DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RESPONSABILITA' DIRETTA) | Obbligo di restituzione di cose sottoposte a sequestro penale - Applicabilità dell’art. 1177 c.c. - Ragioni - Conseguenze in punto di onere della prova.
Stato
decisa il 2023-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666775-01

RESPONSABILITA' CIVILE - FUNZIONARI E DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RESPONSABILITA' DIRETTA)

In tema di custodia dei beni oggetto di sequestro penale, l'obbligo di restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto implica un'obbligazione "ex lege" di conservazione in vista della restituzione, che trova fondamento nell'art. 259 c.p.p., il cui inadempimento rileva secondo la disciplina di cui all'art. 1177 c.c., giacché detta norma trova applicazione sia nel caso in cui l'obbligo di consegna tragga origine da contratto atipico, diverso da quello di deposito, sia nel caso in cui il custode vi sia tenuto per legge, sicché, qualora la restituzione non abbia luogo, è quest'ultimo a dover dimostrare che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile, cioè a dire da caso fortuito o forza maggiore.

Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)