Sez. 2, Sentenza n. 1381 del 12/12/2014 Ud. (dep. 14/01/2015) Rv. 261863 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ | Causa di non punibilità ex art. 649, comma primo, n. 1. cod. pen. - Matrimonio contratto dopo la consumazione del reato - Rilevanza - Esclusione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ
I presupposti per la declaratoria della causa di non punibilità prevista per il coniuge dall'art. 649, comma primo, n. 1, cod. pen., devono sussistere al momento della commissione del fatto e, pertanto, non assume rilevanza il matrimonio contratto tra l'imputato e la persona offesa dopo la consumazione del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 649 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)