Sez. 3, Sentenza n. 1415 del 14/04/1975 (Rv. 374973 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - LEGALE - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO OPPOSTO IN COMPENSAZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - LEGALE - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO OPPOSTO IN COMPENSAZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'affermazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza, nel credito opposto in compensazione, degli estremi della liquidita ed esigibilita, che condizionano la compensazione legale, si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in Sede di legittimita, quando e convenientemente motivato. (Conf 1510/72, mass n 358189).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)