Sez. 3, Sentenza n. 1510 del 17/05/1972 (Rv. 358189 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - LEGALE - LIQUIDITA O LIQUIDABILITA DEL CREDITO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - LEGALE - LIQUIDITA O LIQUIDABILITA DEL CREDITO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza, nel credito opposto in compensazione, degli estremi della liquidita o della facile liquidabilita, che rispettivamente condizionano la compensazione legale e quella giudiziale, si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato. (Conf 2446'70, mass n 348700).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)