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Sez. 3, Sentenza n. 1510 del 17/05/1972 (Rv. 358189 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - LEGALE - LIQUIDITA O LIQUIDABILITA DEL CREDITO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358189-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - LEGALE - LIQUIDITA O LIQUIDABILITA DEL CREDITO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza, nel credito opposto in compensazione, degli estremi della liquidita o della facile liquidabilita, che rispettivamente condizionano la compensazione legale e quella giudiziale, si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato. (Conf 2446'70, mass n 348700).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)