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Sez. 1, Sentenza n. 4882 del 08/08/1988 (Rv. 459703 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZE (ED ALTRI ATTI GIUDIZIARI) - IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DI UN CONTRATTO - TASSA FISSA.*
Stato
decisa il 1988-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459703-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZE (ED ALTRI ATTI GIUDIZIARI) - IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DI UN CONTRATTO - TASSA FISSA.*

In tema d'imposta di registro, la sentenza che dichiari la nullità di un contratto, con la conseguenziale condanna di una parte alla restituzione delle somme o valori (nella specie, titoli azionari) che abbia ricevuto dall'altra in esecuzione del contratto stesso, non è assoggettabile, con riguardo a tale condanna, alla tassa graduale di cui all'art. 68 del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, e sconta la sola tassa fissa, ai sensi del successivo art. 69, atteso che detta condanna non determina ex novo un passaggio di ricchezza da considerare cespite tassabile, bensì soltanto il debito ripristino della situazione originaria che segue alla declaratoria della nullità dell'anteatto trasferimento. (V 2668/67, mass n 330095).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 68, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)