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Sez. 1, Sentenza n. 2668 del 28/10/1967 (Rv. 330095 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ATTI GIUDIZIARI - TASSAZIONE DI SENTENZA DICHIARATIVA DI INEFFICACIA DI UN CONTRATTO STIPULATO DA RAPPRESENTANTE SENZA POTERE.*
Stato
decisa il 1967-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330095-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ATTI GIUDIZIARI - TASSAZIONE DI SENTENZA DICHIARATIVA DI INEFFICACIA DI UN CONTRATTO STIPULATO DA RAPPRESENTANTE SENZA POTERE.*

Allorche un contratto astrattamente traslativo della proprieta sia dichiarato in giudizio inefficace per essere stato uno dei contraenti rappresentato da falsus procurator senza che successivamente sia intervenuta ratifica del suo operato, la sentenza dichiarativa di tale inefficacia e soggetta all'imposta fissa di registro e non gia a quella graduale o proporzionale, stabilite dall'art.68 della legge di registro e dagli artt.114 e 120 della tariffa all.A alla legge medesima, rispettivamente per le sentenze che comportino condanne relative ad oggetti valutabili ovvero trasmissioni o retrocessioni della proprieta. Cio perche la sentenza dichiarativa della inefficacia non contiene alcuna attribuzione di diritti o condanna o trasferimento di sorta, limitandosi, al contrario, ad accertare che il contratto, attraverso cui si sarebbe voluto trasferire la proprieta, non e mai giunto a conclusione, sia per il difetto del potere di disporre del diritto da parte di uno degli stipulanti, sia per non essersi verificata la condicio iuris consistente nella ratifica da parte di chi avrebbe potuto disporne. Il contratto inefficace, invero, non puo essere compreso ne tra gli Atti nulli, ne tra quelli annullabili, i quali ultimi operano un trasferimento che puo essere posto nel nulla con effetto retroattivo, mentre, mediante i contratti inefficaci per Esercizio di rappresentanza senza potere, nessun trasferimento di diritti puo operarsi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 17, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 114, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 120, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 69, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 68, Cod. Civ. art. 1399, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)