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Sez. 2, Sentenza n. 1185 del 05/05/1973 (Rv. 363730 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - MORTE DELLA PARTE - LEGITTIMAZIONE DEGLI EREDI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONFIGURABILITA - MANCATA SUCCESSIONE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363730-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - MORTE DELLA PARTE - LEGITTIMAZIONE DEGLI EREDI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONFIGURABILITA - MANCATA SUCCESSIONE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IRRILEVANZA.*

Qualora nel corso del giudizio muoia una delle parti in causa la legittimazione attiva e passiva si trasmette ai suoi eredi, i quali si trovano, quindi, tra loro, in una situazione di litisconsorzio necessario, fondato sulla successione nel processo, quale che sia la natura del rapporto dedotto in lite e, quindi, anche quando manchi la successione nel diritto posto a fondamento del rapporto sostanziale controverso. (Conf 810/66, mass n 321627).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)