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Sez. 2, Sentenza n. 810 del 25/03/1966 (Rv. 321627 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - PER MORTE DELLA PARTE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CESSIONE DI QUOTE EREDITARIE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI COEREDI CEDENTI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1966-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321627-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - PER MORTE DELLA PARTE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CESSIONE DI QUOTE EREDITARIE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI COEREDI CEDENTI - NECESSITA.*

Qualora nel corso del giudizio muoia una delle parti in causa, la legittimazione attiva e passiva si trasmette ai suoi eredi, i quali si trovano, quindi, tra loro, in una situazione di litisconsorzio necessario, fondato sulla successione nel processo, quale che sia la natura del rapporto dedotto in lite, e quindi anche quando manchi la successione nel diritto posto a fondamento del rapporto sostanziale controverso.Pertanto se il processo non e stato riassunto rispetto a tutti i coeredi, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ancorche il coerede nei cui confronti sia stata effettuata la riassunzione siasi reso cessionario delle quote ereditarie dei coeredi rimasti estranei al giudizio. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)