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Sez. 2, Sentenza n. 6040 del 19/11/1979 (Rv. 402744 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA - DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO - RINVIO AD EPOCA SUCCESSIVA DELLA TRADUZIONE IN ATTO PUBBLICO DI UN CONTRATTO STIPULATO MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA - PROMESSA BILATERALE DI FUTURO CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402744-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA - DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO - RINVIO AD EPOCA SUCCESSIVA DELLA TRADUZIONE IN ATTO PUBBLICO DI UN CONTRATTO STIPULATO MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA - PROMESSA BILATERALE DI FUTURO CONTRATTO - ESCLUSIONE.*

La rimessione ad altro tempo della traduzione in atto pubblico di un contratto stipulato mediante scrittura privata, non vale a trasformare il negozio che le parti hanno inteso concludere definitivamente in una promessa bilaterale di futuro contratto, in quanto l'atto pubblico assolve una mera funzione riproduttiva, al fine di consentire la trascrizione o di soddisfare l'esigenza della pubblicita in conformita del sistema disciplinato dalla nostra legge. (Conf 1132/71, mass n 321223; (Conf 2415/67, mass n 329694).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1376

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)