Sez. 1, Sentenza n. 2415 del 12/10/1967 (Rv. 329694 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA - DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO - EFFETTI - TRASFORMAZIONE DEL NEGOZIO DEFINITIVO IN PROMESSA BILATERALE - ESCLUSIONE*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA - DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO - EFFETTI - TRASFORMAZIONE DEL NEGOZIO DEFINITIVO IN PROMESSA BILATERALE - ESCLUSIONE*
Rimettere ad altro tempo la traduzione in pubblico strumento di un contratto stipulato mediante scrittura privata non vale a trasformare il negozio che le parti hanno inteso concludere definitivamente in una promessa bilaterale di futuro contratto, l'atto pubblico non assolvendo se non ad una mera funzione riproduttiva, per il fine di potere procedere alla trascrizione o soddisfare alla esigenza della pubblicita in conformita del sistema disciplinato dalla nostra legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1376
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)