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Sez. 2 - , Ordinanza n. 8733 del 28/03/2023 (Rv. 667566 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - ILLECITA - IN GENERE | Condizione apposta ad una disposizione testamentaria - Subordinazione dell'istituzione d'erede ad una donazione da parte dell'istituito - Illiceità - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667566-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - ILLECITA - IN GENERE

La condizione sospensiva, apposta ad una disposizione testamentaria, con cui si subordina l'istituzione d'erede all'obbligo, per il beneficiario, di donare un proprio immobile è illecita, in quanto contraria al principio della libertà di autodeterminazione dell'istituito.

Cod. Civ. art. 626, Cod. Civ. art. 634, Cod. Civ. art. 769

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)