Sez. U, Sentenza n. 5827 del 01/10/1986 (Rv. 448241 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - PUBBLICITÀ DELLE UDIENZE - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - PUBBLICITÀ DELLE UDIENZE - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori, deve escludersi l'Obbligo della pubblicità delle udienze, stante il difetto di una previsione in tal senso nelle norme che regolano il procedimento stesso, nonché la non invocabilità dell'art. 6 della convenzione europea sui diritti dell'uomo (ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848), il quale, nel fissare l'esigenza di pubblicità del processo, pone un mero principio di comportamento per il legislatore nazionale.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 CORTE COST., Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 6, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)